Codice di procedura civile

Art. 645 c.p.c. — Opposizione

[1]((L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo e' notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinche' il cancelliere ne prenda nota.

[2]In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.)) 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 645 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14481/2026

    15 maggio 2026

    In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

    Art. 645 c.p.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 310 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11386/2026

    27 aprile 2026

    Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che, per respingere le pretese dell'opponente, adduca una diversa ragione giuridica a fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti posti a base del decreto ingiuntivo, non formula una riconvenzionale, la quale si aggiunge a quella originariamente proposta, ma solo una domanda subordinata che ad essa si sostituisce.

    Art. 645 c.p.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10329/2026

    20 aprile 2026

    In tema di oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condòmino destinatario di un decreto ingiuntivo non può, con l'opposizione a tale provvedimento monitorio, lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, giacché ciò che viene in rilievo non è il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo ma, piuttosto, il debito del condòmino moroso nei confronti del condominio.

    Art. 645 c.p.c. · Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6962/2026

    23 marzo 2026

    La declaratoria di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto determina il consolidarsi della presunzione di abbandono del titolo, sicché l'opposizione non vale ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione e preclude al giudice l'esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di notificazione nulla o irregolare, la quale consente al giudice di decidere la causa nel merito.

    Art. 645 c.p.c. · Art. 644 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/2013

    Altra decisione
    6 marzo 2013

    Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.

    Art. 165 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 647 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163- bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005. Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 165 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 407/2008

    Questione inammissibile
    12 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163- bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163- bis , primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole. - sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001). - sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 165 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 26 novembre 2024. 27 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decretotolto: , con atto di citazioneaggiunto: . L'atto introduttivo e' notificato al ricorrente nei tolto: luoghi di cui all'art. aggiunto: modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario tolto: deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne' prenda nota sull'originale del decreto aggiunto: deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinche' il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del tolto: procedimento ordinario davanti a aggiunto: processo di cognizione davanti al giudice adito. tolto: L'anticipazione aggiunto: Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, tolto: terzo aggiunto: secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art645 · fonte del testo

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