Art. 362 c.p.c. — Altri casi di ricorso

[1]Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. 171 173

[2]Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

  • 1)i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; 171 173
  • 2)i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

[3]Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresi' essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 362 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14570/2026

    17 maggio 2026

    Al fine del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è necessaria l'effettiva sussistenza del danno a carico di una pubblica amministrazione, ma è sufficiente che, in base ad una verifica in astratto, esso venga prospettato dalla procura generale quale conseguenza della condotta del soggetto individuato come responsabile, restando confinato al successivo accertamento giudiziale, spettante al giudice contabile all'esito del giudizio di conto, la sussistenza in concreto degli elementi fondanti la domanda.

    Art. 362 c.p.c. · Art. 103 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5548/2026

    11 marzo 2026

    Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.

    Art. 362 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 8 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3000/2026

    11 febbraio 2026

    Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).

    Art. 362 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34151/2025

    26 dicembre 2025

    Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).

    Art. 362 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 7 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/2015

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2015

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.

    Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art362 · fonte del testo

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