Art. 654 c.p.p. — Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purche' la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 654 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15678/2026

    22 maggio 2026

    In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

    Art. 654 c.p.p. · Art. 2119 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2095/2026

    31 gennaio 2026

    In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

    Art. 654 c.p.p. · Art. 408 c.p.p.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33249/2025

    19 dicembre 2025

    Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

    Art. 654 c.p.p. · Art. 295 c.p.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 651 c.p.p.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 113 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28284/2025

    24 ottobre 2025

    La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile).

    Art. 654 c.p.p. · Art. 295 c.p.c. · Art. 75 c.p.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 66 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art654 · fonte del testo

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