Art. 37 c.p.c. — Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali e' rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione puo' essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 37 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14569/2026

    17 maggio 2026

    In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a., laddove la parte, nel riproporre la domanda innanzi al giudice indicato nella decisione, formuli, in aggiunta o in sostituzione, una domanda nuova, il giudice successivamente adito non può sollevare conflitto di giurisdizione sulla stessa - in assenza di una precedente pronuncia sulla giurisdizione per tale domanda - ma può, decidendo sulla stessa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la pronuncia con la quale il g.a., adito a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento da occupazione acquisitiva, fondata sul rilievo che l'area acquisita era stata formalmente e legittimamente espropriata, aveva dichiarato inammissibile la diversa domanda, proposta in sede di prosecuzione del giudizio, diretta ad ottenere l'indennità di esproprio, lasciando impregiudicata la sua riproponibilità "innanzi al giudice ordinario, quale giudice munito della relativa giurisdizione").

    Art. 37 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14571/2026

    17 maggio 2026

    Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

    Art. 37 c.p.c. · Art. 41 c.p.c. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 4664/2026

    2 marzo 2026

    Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

    Art. 37 c.p.c. · Art. 41 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3868/2026

    20 febbraio 2026

    Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.

    Art. 37 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 10 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/2010

    Questione inammissibile
    19 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice ordinario privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione medesima, nel processo proseguito davanti al giudice tributario di essa munito. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 77 del 2007 e ribadito nelle ordinanze n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008, e in ossequio al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il giudice a quo , pur richiamando la citata sentenza n. 77 del 2007, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la mancata sperimentazione da parte del rimettente della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati - e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie - rende la questione sollevata manifestamente inammissibile. Con riferimento ai principi di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 77/2007, ordinanze n. 257/2009 e n. 363/2008. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008, n. 205/2008 e n. 85/2007.

    Art. 37 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 257/2009

    Questione inammissibile
    30 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Premesso, infatti, che in base ai principi affermati dalla Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, va osservato che il rimettente non si è fatto carico di individuare, proprio alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Per l'affermazione del principio della conservazione degli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, vedi, citate, sentenza n. 77/2007 e ordinanza n. 363/2008. Sull'obbligo per il giudice di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, vedi, citate, ordinanze n. 362, n. 341, n. 268, n. 205/2008; n. 85/2007

    Art. 37 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art37 · fonte del testo

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