Art. 2652 c.c. — Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

  • 1)le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, ((le domande di riduzione delle donazioni,)) nonche' quelle indicate dall'art. 524. 346 Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
  • 2)le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
  • 3)le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata trascritta la domanda;
  • 4)le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
  • 5)le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
  • 6)le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione. Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
  • 7)le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e' eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
  • 8)((le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;)) 346
  • 9)le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice. Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
  • 9-bis)le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 321 322 Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

L. 2 dicembre 2025, n. 182

346

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 2652 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16913/2026

    29 maggio 2026

    Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.

    Art. 2652 c.c. · Art. 555 c.c. · Art. 404 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8969/2026

    9 aprile 2026

    La sentenza che accolga la domanda - a suo tempo regolarmente trascritta - di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di un determinato immobile prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva eseguita da un terzo sul medesimo immobile.

    Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 154 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7487/2026

    29 marzo 2026

    La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

    Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 228 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3204/2026

    13 febbraio 2026

    L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 72 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 30 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/2022

    Questione inammissibile
    9 giugno 2022

    Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).

    Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/2011

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2011

    È inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.

    Art. 155-quater c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 142/2007

    Questione inammissibile
    27 aprile 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l'affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.

    Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Uno degli aspetti essenziali di un ben ordinato sistema di pubblicità consiste nella protezione dei terzi acquirenti di fronte all'eventualità che venga meno il diritto del loro autore. Il codice del 1865 aveva a tal proposito uno spunto assai felice nell'art. 1933, che disponeva la trascrizione delle domande di rescissione, di revocazione e di risoluzione contemplate in varie disposizioni di legge, le quali a loro volta facevano salvi i diritti dei terzi che avevano acquistato il loro diritto anteriormente alla trascrizione della domanda. La pubblicità di tali domande aveva in tal modo un effetto conservativo per colui che impugnava un determinato acquisto e, d'altra parte, i terzi che avevano acquistato anteriormente alla trascrizione delle domande erano al sicuro contro ogni attacco al titolo del loro autore. Utilizzando questo spunto, l'art. 2652 detta una precisa disciplina in ordine alle domande dirette a far venir meno un acquisto, risolvendo così in ciascun caso il conflitto tra colui che propone l'impugnativa e il terzo acquirente dalla persona il cui titolo venga impugnato. Per ogni categoria di domande è disposto l'effetto sostanziale che consegue dalla loro trascrizione, e quindi le varie categorie vanno esaminate separatamente. Si possono tuttavia fare alcune osservazioni generali. Va anzitutto tenuto presente che, per intendere la portata della norma contenuta nell'art. 2652, bisogna aver riguardo anche alla nuova disciplina dettata nel libro delle obbligazioni, con la quale le disposizioni di quest'articolo sono strettamente coordinate. In secondo luogo va rilevato che la risoluzione del conflitto tra colui che propone un'impugnativa e gli aventi causa dalla persona contro la quale l'impugnativa è diretta è fondata in ogni caso, se non sempre esclusivamente, sulla priorità della trascrizione. È vero che per il codice del 1865 si riteneva dalla dottrina prevalente che il conflitto dovesse risolversi indipendentemente dalla trascrizione del titolo da parte del terzo acquirente, per modo che la trascrizione delle domande non pregiudicava coloro che avevano un titolo anteriore se pure non reso pubblico, ma è sembrato più opportuno, in conformità del voto espresso dalla stessa dottrina che seguiva per il diritto costituito la tesi opposta, condizionare la tutela dei terzi acquirenti alla trascrizione del loro titolo. In tal modo si crea un ulteriore e assai efficace stimolo a trascrivere e d'altra parte si tutelano le legittime aspettative di colui che propone l'impugnativa e trascrive la relativa domanda e si evitano collusioni tra la persona contro la quale la domanda è proposta e i terzi. L'obiezione che può formularsi, che cioè in questi casi la trascrizione non adempie più alla sua funzione di risolvere il conflitto tra più acquirenti da un medesimo autore, perchè colui che propone l'impugnativa non è un avente causa da colui contro il quale è proposta, ma è deviata verso una funzione diversa, se può avere pregio de iure condito, si rivela de iure condendo viziata da un presupposto aprioristico, dal presupposto cioè che solo quella ora indicata debba essere la funzione esclusiva della trascrizione. Il che invece non è, se il legislatore ritiene di dovere realizzare, attraverso l'istituto della pubblicità, altre esigenze, oltre quella di risolvere conflitti tra più acquirenti da un medesimo dante causa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1075

  • La prima categoria di domande soggette a trascrizione è quella delle domande di risoluzione dei contratti, delle domande di risoluzione di una disposizione testamentaria o di una donazione per inadempimento dell'onere che sia stato apposto dal testatore o dal donante (articoli 648 e 793), delle domande di rescissione dei contratti per causa di lesione (secondo le norme generali contenute nel libro delle obbligazioni) e della divisione per lesione ultra quartum (art. 763), delle domande di revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (articoli 800 e segg.), delle domande d'impugnativa della rinunzia all'eredità fatta in pregiudizio dei creditori (art. 524). In tutte queste ipotesi sono salvi i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Questa regola, di cui appare subito la maggiore ampiezza rispetto a quella del codice del 1865, è in armonia con le disposizioni degli altri libri. Si deve tener presente infatti: che, secondo la disciplina dettata nel libro delle obbligazioni, la risoluzione per inadempimento non ha in nessun caso effetto retroattivo rispetto ai terzi, e che perciò la medesima regola non poteva non applicarsi a quelle ipotesi di risoluzione per inadempimento che la legge prevede per le disposizioni testamentarie modali e per le donazioni modali; che la regola della irretroattività della pronuncia di rescissione, già riconosciuta dal codice del 1865, è statuita in via generale dal libro delle obbligazioni e non può non applicarsi alla rescissione della divisione; che per la revocazione delle donazioni l'effetto non retroattivo è già disposto nell'art. 808; che infine, per quanto riguarda la domanda d'impugnativa della rinunzia all'eredità, non poteva estendersi la disciplina che il n. 5 dell'art. 2652 detta per le domande di revoca degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, perchè l'art. 524 prescinde dal requisito della frode del rinunziante, ma non pone alcuna condizione per la tutela di coloro che hanno acquistato diritti da colui che ha accettato l'eredità al posto del rinunziante. Nelle ipotesi previste dal n. 1 la tutela dei terzi dipende solo dall'anteriorità della trascrizione, indipendentemente dalla loro buona o mala fede. Questo principio corrisponde a quello che, in limiti più ristretti di applicazione, era accolto dal codice del 1865 ed è la logica conseguenza del fatto che in quelle ipotesi la causa d'impugnativa è estrinseca e successiva all'atto impugnato e perciò sarebbe un non senso porre il problema della condizione soggettiva dei terzi acquirenti da colui il cui acquisto venga a cadere per risoluzione, rescissione o revocazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1076

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 18 dicembre 2025. 4 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, aggiunto: le domande di riduzione delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

8) le domande di riduzione delle tolto: donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione e' eseguita dopo tolto: dieci aggiunto: tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti aggiunto: dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 2025, n. 182

    La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2652 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari