Codice di procedura civile

Art. 390 c.p.c. — Rinuncia

[1]La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. 140 152 171 173

[2]La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

[3]Del deposito dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. 171 173

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

140

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

152

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 390 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6673/2026

    20 marzo 2026

    La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6627/2026

    19 marzo 2026

    In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).

    Art. 390 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21797/2025

    29 luglio 2025

    Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 338 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18671/2025

    8 luglio 2025

    In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.tolto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art390 · fonte del testo

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