Art. 1421 c.c. — Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
14 pronunce che riguardano l’art. 1421 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).
Art. 1421 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 112 c.p.c.
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).
Art. 1421 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 1418 c.c.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Art. 1421 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.
La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un'assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un'unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all'eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'art. 1421 c.c. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.
Art. 1421 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1135 c.c. · Art. 157 c.p.c.
Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).
Art. 1421 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Art. 1421 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1418 c.c.
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.
Art. 1421 c.c. · Art. 100 c.p.c.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Art. 1421 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 366 c.p.c.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
Art. 1421 c.c. · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 99 c.p.c.
La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.
Art. 1421 c.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Art. 1421 c.c. · Art. 1419 c.c. · Art. 345 c.p.c.
In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Art. 1421 c.c. · Art. 33 cod. cons. · Art. 36 cod. cons. · Art. 125 Testo unico in materia bancaria e creditizia
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Art. 1421 c.c. · Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.
La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.
Art. 1421 c.c. · Art. 100 c.p.c.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La nullità vizia il contratto normalmente in modo insanabile (art. 1423) e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (art. 1421). Non è ammesso che il decorso del termine convalidi il contratto (art. 1422), ma sono salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione estintiva delle azioni di ripetizione; in modo che solo l'adempimento può determinare, indirettamente, attraverso il decorso del tempo, il consolidamento della nuova situazione giuridica creata dal contratto nullo. Il contratto nullo si può però convertire in altro valido (art. 1424). Tale conversione viene fondata sulla volontà delle parti diretta a realizzare un concreto e comune intento pratico mediante il rapporto da esse costituito; perciò non si richiede soltanto che il contratto nullo abbia gli estremi obiettivi di altro contratto valido, ma deve potersi ritenere che questo contratto sarebbe stato voluto dalle parti se esse avessero conosciuto la nullità di quello che avevano concluso. Come si vede, la legge non ha riguardo alla conversione formale del negozio, ma a quella sostanziale, con la quale si dà effetto alla volontà che i contraenti avrebbero avuto se avessero preveduto che il negozio concluso era nullo. Attraverso un negozio giuridico, le parti mostrano di volere raggiungere un certo fine; il negozio da esse prescelto non ha, di fronte a questo fine, se non una funzione strumentale. In modo che è conforme alla buona fede che ciascuna parte rimanga vincolata agli effetti che si proponeva di trarre dal contratto nullo e che avrebbe ugualmente cercato di realizzare con altro contratto se si fosse rappresentata l'inefficienza giuridica di quello concluso. DELL'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO. Dell'incapacità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 650
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1421 · fonte del testo
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