Codice di procedura civile

Art. 366 c.p.c. — Contenuto del ricorso

[1]Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':

  • 1)l'indicazione delle parti;
  • 2)l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
  • 3)la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 171 173
  • 4)la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 171 173
  • 5)l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
  • 6)la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. 171 173

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 173

[3]Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

27 pronunce che riguardano l’art. 366 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12969/2026

    6 maggio 2026

    Il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche.

    Art. 366 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7630/2026

    30 marzo 2026

    Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificarne la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.

    Art. 366 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5916/2026

    16 marzo 2026

    È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

    Art. 366 c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5814/2026

    15 marzo 2026

    Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.

    Art. 366 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 61 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

tolto: Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo commaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art366 · fonte del testo

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