[1]Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
1)l'indicazione delle parti;
2)l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3)la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 171173
4)la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 171173
5)l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6)la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi. 171173
[2]
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 173
[3]
[3]Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
[4]
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 173
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171
con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
173
con decorrenza dal 28 febbraio 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
Il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche.
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione discende dal principio generale secondo cui l'atto processuale è invalido quando sia privo degli elementi indispensabili al raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), sicché, negli atti di gravame a motivi tipizzati, la censura deve essere formulata in modo da rendere chiaramente individuabile la critica alla decisione impugnata, mediante la puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli elementi idonei a giustificarne la richiesta di riforma, con conseguente invalidità del motivo che difetti di tali requisiti.
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).
Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.
La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.
La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).
Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Nel sistema processuale civile italiano non esiste una disposizione che imponga la regola dello stare decisis, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.
In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).
Qualora, in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza d'appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, deve reputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione il relativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termine finale per l'impugnazione di legittimità e quello fissato per la valutazione del cd. "condono".
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
La Sezione Seconda civile, osservando che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733-01 – «L’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato», rilevato che sulla specifica questione di giurisdizione in esame si rinvengono i diversi indirizzi ermeneutici di Cass, Sez. U, Sentenza n. 617 del 15/01/2021, Rv. 660143-01 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie concernente una domanda finalizzata a contestare non solo l’importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche la legittimità della riapertura unilaterale, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza), e di Cass, Sez. U, Sentenza n. 9286 del 9/11/1994, Rv. 488450-01, e Cass, Sez. U, Sentenza n. 8673 dell’8/8/1995, Rv. 493595-01 (che hanno affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi), ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per «stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».
Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 61 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
tolto: Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo commaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art366 · fonte del testo
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