S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.
Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.
Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.
L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.
Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.
La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.
L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche intercorrenti tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente motivato un avviso di accertamento catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, essendo irrilevante l'esistenza di un precedente giudizio, conclusosi con decisione della Corte di cassazione di annullamento di altro avviso di accertamento per vizio di motivazione, trattandosi di atti diversamente motivati).
Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).
In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.
Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.
In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche in favore dei soci, anche se questi non abbiano partecipato al giudizio presupposto, ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, quale parte in causa nel processo con la società.
Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).
L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).
Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all'impugnazione, da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell'efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell'associazione suddetta).
Nel giudizio di rinvio è rilevabile - anche d'ufficio - il giudicato esterno formatosi anteriormente alla sentenza di cassazione, quando questa abbia cassato la decisione impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna statuizione, neppure implicita, sulla relativa questione, permanendo in tal caso in capo al giudice del rinvio tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, di modo che egli può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.
In materia di IMU, il presupposto d'imposta costituito dalla proprietà del bene, in caso di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., si realizza con l'effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Nell'ipotesi di procedimento instaurato prima della riforma dell'art. 37 c.p.c., deve escludersi la formazione del giudicato interno nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente su vizio processuale rilevabile d'ufficio "in ogni stato e grado" del processo, decidendo la causa nel merito, e la parte non abbia impugnato la decisione in relazione a tale profilo. (Nel caso di specie, relativo all'omesso rilievo di difetto di giurisdizione della corte di giustizia tributaria in un giudizio di opposizione a diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la S.C. ha ritenuto non operante la regola generale affermata da Cass. S.U. n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito, secondo cui la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio è onerata, in caso di omessa pronuncia espressa, di proporre impugnazione sul punto).
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).
L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.
In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.
L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.
L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del petitum e della causa petendi).
In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.
La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all'assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece - ove non impugnata o impugnata tardivamente - si forma il giudicato interno.
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.
Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).
L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art324 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari