Codice civile

Art. 2665 c.c. — Omissioni o inesattezze nelle note

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2665 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1558/2026

    23 gennaio 2026

    Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.

    Art. 2665 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2666 c.c. · Art. 2909 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15341/2025

    9 giugno 2025

    L'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole dei regolamenti condominiali che, vietando di adibire ad un certo uso uno o più immobili di proprietà esclusiva, costituiscono servitù reciproche, è subordinata alla trascrizione del peso, secondo le norme vigenti all'epoca a cui è compiuta, e quindi: mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985; prima dell'entrata in vigore di tale legge, mediante l'indicazione delle stesse nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo sufficiente allo scopo il generico rinvio al regolamento stesso; nella vigenza del disposto dell'art. 1940 del codice civile del 1865, purché dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitù reciproca stipulata contestualmente alla vendita ed i fondi cui inerisce. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto opponibile al terzo avente causa la clausola che vietava di adibire un immobile a scuola di musica, siccome nell'atto di vendita del 1938 era indicata come conosciuta e accettata la disciplina di cui al regolamento di condominio, trascritto nel 1937, senza verificare se nella nota di trascrizione fosse indicato non solo il regolamento di condominio, ma anche la clausola limitativa della proprietà del bene alienato).

    Art. 2665 c.c. · Art. 2659 c.c. · Art. 17 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2665 · fonte del testo

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