Art. 2943 c.c. — Interruzione da parte del titolare
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[1]La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
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[2]E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
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[3]L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
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[4]((La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).
In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.
In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).
Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.
In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.
La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.
Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.
In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
In tema di prescrizione, l'inerzia del titolare del diritto, quale fatto giuridico rilevante ai sensi dell'art. 2934 c.c., deve essere valutata alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva che governano il rapporto obbligatorio, sicché è abusivo l'esercizio dell'eccezione allorché la condotta del debitore abbia ingenerato nel creditore un ragionevole affidamento circa la non necessità di agire tempestivamente, mostrandosi complessivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto operante la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., nonostante il vettore, a seguito della denuncia del sinistro, avesse avviato e coltivato trattative risarcitorie e disposto accertamenti tecnici tramite propri ausiliari, per poi eccepire la prescrizione solo all'esito negativo delle stesse e all'instaurazione del giudizio).
È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.
La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).
Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.
La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.
In tema di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione può essere interrotto esclusivamente attraverso ogni atto del procedimento, compreso il processo verbale di accertamento dell'infrazione, che ha la funzione di far valere il diritto della P.A. alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., sempre se e dal momento in cui esso sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo.
L'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.
In tema di concordato preventivo, durante la fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e inizia a decorrere con l'apertura della procedura, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per quei crediti non ancora scaduti, in quanto - salvo il caso di cui all'art. 168, comma 2, della l.fall. - l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.
In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho conservato efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto col quale - sia pure il giudice adito incompetente - s'inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ma anche all'atto di costituzione in mora (art. 2943), considerando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, specie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto. Permane, naturalmente, l'efficacia interruttiva che consegue dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1203
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 aprile 1994. 37 parole aggiunte.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitoreaggiunto: e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2943 · fonte del testo
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