Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1)se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2)se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3)se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4)se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 58
5)se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6)se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. 435573
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice".
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato". Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti".
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio".
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".
E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).
In tema di revocazione, allorché la Corte di cassazione provveda sulle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente soccombente e la parte cui il ricorso sia stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis, la pronuncia sulle spese è viziata da un errore percettivo, emendabile con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistito nel non avere rilevato la incontestata insussistenza d'un rapporto processuale tra la parte soccombente e quella estranea all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha revocato la propria ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla AUSL, la aveva condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della compagnia assicuratrice, sebbene nessuna istanza o domanda fosse stata formulata da essa o contro di essa).
Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, allorchè la falsa percezione di esse, ancorchè indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integri gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme stesse, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all'ipotesi della violazione.
Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'omessa comunicazione della data dell'adunanza camerale, costituendo violazione del contraddittorio, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché la decisione sia fondata sulla supposizione, anche implicita, dell'avvenuto avviso, del cui rispetto il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la ritualità; tale errore presenta carattere decisivo, da riferirsi non già al contenuto della pronuncia, bensì alle modalità del procedimento che ha condotto alla sua adozione, avendo impedito lo svolgimento dell'attività difensiva nella sequenza processuale prevista.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.
La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.
La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).
In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formatisi dopo la sentenza da revocare.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" devono ricomprendersi non solo quelli materialmente rinvenuti dal giudice nel fascicolo d'ufficio, ma anche quelli che, pur ritualmente depositati dalla parte, non siano stati reperiti per fatto accidentale non imputabile alla stessa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per la revocazione del decreto di estinzione del giudizio di legittimità con il quale, sul presupposto della mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente era stato condannato al pagamento delle spese, essendo stata successivamente reperita la suddetta dichiarazione nel corso del giudizio di revocazione).
In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.
In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).
Il valore della causa di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione in materia tributaria va stabilito in relazione all'importo del tributo (nonché delle sanzioni e degli interessi, se dovuti) oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" rientrano anche quelli ritualmente depositati dalla parte interessata, anche se, per causa non imputabile a negligenza della stessa, essi siano irreperibili al momento della decisione, sempre che il loro tempestivo deposito risulti dall'attestazione del cancelliere o funzionario a ciò abilitato ovvero dall'attestazione della esecuzione di ricerche dell'atto rilasciata dalla cancelleria, e il documento non sia stato smarrito, sottratto, distrutto o ritirato.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per assenza dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., la successiva istanza di revocazione per sopravvenuto giudicato, proposta con memoria, non può trovare accoglimento.
Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).
In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 93/2018
Questione infondata
27 aprile 2018
È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. ( Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017 ).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011 ).
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte
e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione
avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che
siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: C…
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa a norma dell'art. 663 stesso codice in caso di mancata comparizione dell'intimato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - posto che, nella specie, il giudice a quo non ha esposto le ragioni che lo inducevano a dissociarsi dal preminente orientamento dottrinale e giurisprudenziale che reputa appellabile la detta ordinanza quante volte sia resa nella carenza delle condizioni previste dall'art. 663 cit., ne' ha spiegato perché ritenesse inapplicabile al caso l'art. 396 cod. proc. civ. che istituisce tra l'appello e la revocazione rapporto di concorso successivo.
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1991 al 2 marzo 1995.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art395 · fonte del testo
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