Art. 395 c.p.c. — Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

  • 1)se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
  • 2)se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  • 3)se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
  • 4)se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 58
  • 5)se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
  • 6)se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. 43 55 73
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

43

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice".

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato". Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti".

Corte Costituzionale

58

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio".

Corte Costituzionale

73

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".

Testo vigente dal 2 marzo 1995

Corte di cassazione

36 pronunce che riguardano l’art. 395 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16647/2026

    28 maggio 2026

    E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 176 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16648/2026

    28 maggio 2026

    In tema di revocazione, allorché la Corte di cassazione provveda sulle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente soccombente e la parte cui il ricorso sia stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis, la pronuncia sulle spese è viziata da un errore percettivo, emendabile con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistito nel non avere rilevato la incontestata insussistenza d'un rapporto processuale tra la parte soccombente e quella estranea all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha revocato la propria ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla AUSL, la aveva condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della compagnia assicuratrice, sebbene nessuna istanza o domanda fosse stata formulata da essa o contro di essa).

    Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 177 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14789/2026

    18 maggio 2026

    Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.

    Art. 395 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 247 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13819/2026

    12 maggio 2026

    In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, allorchè la falsa percezione di esse, ancorchè indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integri gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme stesse, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all'ipotesi della violazione.

    Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 37 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/2018

    Questione infondata
    27 aprile 2018

    È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. ( Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 19/2018

    Questione inammissibile
    2 febbraio 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 123/2017

    Questione infondata
    26 maggio 2017

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011 ).

    Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1991 al 2 marzo 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art395 · fonte del testo

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