Art. 92 c.p.c. — Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
[1]
[1]Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
[2]
[2]Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. 144156
[3]
[3]Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
116
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".
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Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto, essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).
Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.
In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.
In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce elemento indefettibile della tutela giurisdizionale.
In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva compensato le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo sul mero rilievo dell'acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo successivamente alla sua proposizione, circostanza, questa, fisiologica nel procedimento de quo e, dunque, priva dei caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dall'art. 92 c.p.c.).
Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).
Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, in un giudizio di equa riparazione derivato anche dalla durata del giudizio di ottemperanza, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio di compensazione integrale delle spese, con correzione della motivazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. nel fatto che la domanda, inizialmente proposta contro il solo Ministero della giustizia, aveva imposto in sede di rinvio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze).
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla res controversa profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale).
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.
In tema di processo tributario, non è sindacabile in sede di legittimità la decisione che afferma la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni", valevoli a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente da ragioni procedurali, in mancanza di certezza circa la non debenza del tributo.
L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.
La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.
Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).
Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).
Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, non essendo, a tal fine, necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite allo stesso, purché, tuttavia, le relative ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito), di modo che l'obbligo del giudice deve ritenersi assolto anche allorquando le argomentazioni svolte per la suddetta statuizione contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dia atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
In tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale. (In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico).
Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).
Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.
Nel rito tributario ricorrono le "gravi ed eccezionali ragioni", suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo e l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che, dunque, è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.
Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 dell’8 febbraio 2024 – hanno affermato i seguenti principî: «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.», e, inoltre, circa l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, che: «… si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali … In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese …».
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 77/2018
Ha colpito questo articolo
19 aprile 2018
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale decisione”. La questione è irrilevante, in quanto il rimettente, una volta interpretata alla luce dei principî costituzionali (e in particolare dell’art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente, laddove la prospettata esistenza di un “diritto vivente”, secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione - si risolve in una regola – insindacabilità della compensazione delle spese non motivata – della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, il quale soltanto potrebbe quindi sollevare la questione, mentre, invece, il giudice munito del potere discrezionale di compensare le spese è solo indirettamente destinatario di quel diritto vivente, e pertanto, avendo, alla stregua di tale c.d. “diritto vivente”, la facoltà, ma non l’obbligo, di non motivare il suo provvedimento, è conseguentemente tenuto a dare dell’art. 92 cod. proc. civ. una lettura conforme a Costituzione.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma,
e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo d…
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 (fino a "superflue" ) e comma 2, cod. proc. civ. censurati in quanto consentono che la condanna della parte soccombente -ivi prevista- al rimborso delle spese in favore dell'altra parte (salva la facoltà del giudice di escludere dal rimborso spese che ritenga eccessive o superflue o di compensarle per "giusti motivi") sia pronunciata anche nei casi in cui la parte soccombente, per le sue condizioni economiche, non sia in grado di farvi fronte. Invero il motivo di incostituzionalità dedotto, in riferimento all'art. 24 Cost., in base all'assunto che, nella prospettiva di tale eventualità, l'attore e, rispettivamente, il convenuto possano indursi a desistere dall'agire o dal difendersi in giudizio, non trova riscontro nel processo di provenienza, nel quale - come si nota nell'ordinanza di rinvio - dopo che l'attrice non solo ha già fatto valere, ma ha anche realizzato, la sua pretesa al pagamento delle somme dovute, ed il convenuto, a sua volta, anche se rimasto contumace, è comparso personalmente dimostrando l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento, oggetto del contendere sono ormai solamente le spese processuali. Mentre, l'altra censura, avanzata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa ingiustificata parità di trattamento tra convenuti abbienti e convenuti non abbienti, è palesemente estranea alle disposizioni denunciate - che si limitano a regolare l'onere delle spese processuali fra attore e convenuto in base al principio della soccombenza, egualmente valido per entrambi - le condizioni economiche di ciascuno di essi potendo semmai assumere rilievo in diversa sede, come quella del gratuito patrocinio, relativamente alla sua attuale estensione.
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2014 al 27 aprile 2018.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art92 · fonte del testo
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