Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Prescrizione civile

Interruzione

Sottovoce della voce 127 nella classificazione del Massimario

23 massime, da pronunce dal 1 aprile 2025 al 29 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

23 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16920/2026

    Atti interruttivi › Riconoscimento del diritto

    Prescrizione - Riconoscimento del diritto - Effetto interruttivo - Limite - Prescrizione in corso.

    Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione in corso mentre, se già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia ad essa ai sensi dell'art. 2937 c.c.

    Rv. 678539-01Rassegna di maggio 2026, p. 123Art. 2937 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14481/2026

    Atti interruttivi

    Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Estinzione del processo - Effetti - Comparsa di costituzione del creditore opposto - Domanda subordinata di condanna al pagamento del credito fatto valere già con il ricorso monitorio - Nuovo effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

    Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale

    In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

    Rv. 678073-01Rassegna di maggio 2026, p. 159Art. 2943 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 310 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    Atti interruttivi

    Termine ventennale di efficacia dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente, ex art. 2880 c.c. - Prescrizione soggetta alle cause ordinarie di interruzione - Artt. 2943 e 2944 c.c. - Limiti.

    La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 678051-02Rassegna di maggio 2026, p. 154Art. 2880 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    Atti interruttivi

    Nota integrativa al bilancio di una società di capitali - Contenuto specifico - Manifestazione della consapevolezza dell’esistenza della garanzia reale - Atto di riconoscimento dell’ipoteca ex art. 2944 c.c. - Interruzione della prescrizione - Idoneità.

    La nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni specificamente il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell'esistenza della garanzia reale sul cespite, integra un idoneo atto di riconoscimento dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 2880 c.c..

    Rv. 678051-05Rassegna di maggio 2026, p. 155Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13197/2026

    Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale

    Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 678688-01Rassegna di maggio 2026, p. 139Art. 324 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 2943 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12417/2026

    Atti interruttivi › Costituzione in mora

    Riscossione - Tributi locali - Prescrizione - Atti interruttivi - Atto di precetto - Costituzione in mora - Idoneità.

    In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle entrate patrimoniali

    Rv. 678819-01Rassegna di maggio 2026, p. 222Art. 2953 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 480 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026

    Atti interruttivi › Riconoscimento del diritto

    In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione)

    Rv. 677656-01Rassegna di marzo 2026, p. 188Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6474/2026

    Atti interruttivi › Citazione o domanda giudiziale

    Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Sussistenza - Sanatoria ex tunc - Limiti.

    La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a causa della nullità della sua notifica, la cui rinnovazione comporti la sanatoria ex tunc del vizio, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

    Rv. 677529-01Rassegna di marzo 2026, p. 11Art. 2903 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 145 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5516/2026

    Atti interruttivi

    È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 678236-01Rassegna di marzo 2026, p. 203Art. 360 c.p.c. · Art. 2943 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3431/2026

    Atti interruttivi

    La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere · Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 677865-01Rassegna di febbraio 2026, p. 128Art. 2943 c.c. · Art. 28-ter Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari