Disposizioni sul processo tributario

Art. 14 — Litisconsorzio ed intervento

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza. ((6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.)) 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12649/2026

    5 maggio 2026

    Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.

    Art. 14 · Art. 823 c.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8175/2026

    2 aprile 2026

    Allorquando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone sia divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione - emessa a seguito di giudizio nel quale non siano stati evocati altresì i soci -, il ruolo formatosi nei confronti della società debitrice è riferibile anche ai soci, quali obbligati in via sussidiaria, ai quali dunque è legittimamente notificata la relativa cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972, che essi possono impugnare, lamentando l'inesistenza originaria o sopravvenuta non solo del titolo formatosi nei confronti della società ma anche del sottostante credito, in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare avverso l'avviso di accertamento per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione.

    Art. 14 · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7356/2026

    26 marzo 2026

    L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche in favore dei soci, anche se questi non abbiano partecipato al giudizio presupposto, ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, quale parte in causa nel processo con la società.

    Art. 14 · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34668/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.

    Art. 14 · Art. 102 c.p.c. · Art. 274 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 4 gennaio 2024. 38 parole aggiunte.

… se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza. aggiunto: 6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art14 · fonte del testo

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