Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione)

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17144/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 001951/2026 67679901

    Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione Sezione terza 6202 OIGGAM

    Rv. 678557-01Rassegna di maggio 2026, p. 127 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14492/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Ammissione a concordato preventivo del promittente venditore - Azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita - Ammissibilità - Ragioni - Impossibilità di esecuzione in sede concorsuale per mancato consenso del creditore ipotecario concorsuale - Promissario acquirente - Rimedi esperibili.

    L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo · Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 678973-01Rassegna di maggio 2026, p. 90 ↗Art. 2932 c.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Domanda ex art. 2932 c.c. - Prescrizione - riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere - Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. - Sussistenza - Natura potestativa del diritto - Irrilevanza.

    In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Interruzione

    Rv. 677656-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 188 ↗Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8969/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Domanda di esecuzione in forma specifica - Rigetto per mancato adempimento o mancata offerta della prestazione inerente al prezzo - Formazione del giudicato - Successivo adempimento - Riproposizione della domanda - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.

    Il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.

    Rv. 677981-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 154 ↗Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8978/2026

    Mancata determinazione, negoziale o giudiziale, della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Protrazione dell'inattività delle parti per oltre dieci anni - Estinzione del diritto all'anzidetta stipulazione per prescrizione - Configurabilità.

    In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

    Rv. 677504-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 156 ↗Art. 1183 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2946 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4067/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Azione ex art. 2932 promossa da promittente venditore - Onere di provare l’assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Insussistenza.

    In tema di preliminare di compravendita, il promittente venditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica del contratto non è tenuto a dar la prova dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene, salvo che ciò non costituisca ragione del rifiuto a stipulare il definitivo da parte del promissario acquirente, a ciò invitato.

    Rv. 677310-02Rassegna di febbraio 2026, p. 59 ↗Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1951/2026

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Menzioni catastali di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.

    Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

    Rv. 676799-01Rassegna di gennaio 2026, p. 60 ↗Art. 2932 c.c. · Art. 29 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari · Art. 161 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28700/2025

    Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione e, dunque, con la dazione di una caparra confirmatoria, in quanto l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra e non consente, pertanto, l'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.

    Rv. 676960-01Rassegna di ottobre 2025, p. 70 ↗Art. 1385 c.c. · Art. 1351 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28716/2025

    Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Contrarietà a buona fede - Sussistenza - Fondamento.

    Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.

    Rv. 676937-01Rassegna di ottobre 2025, p. 70 ↗Art. 1418 c.c. · Art. 1351 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27531/2025

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

    Art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Condizione dell'azione - Conseguenze - Presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione - Conseguenze - Trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Obbligo del giudice di verificare l'effettiva coerenza catastale - Esclusione - Limite - Rilevabilità ictu oculi anche da soggetto inesperto.

    Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel qual caso la dichiarazione o attestazione va considerata inesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.

    Rv. 676457-04Rassegna di ottobre 2025, p. 55 ↗Art. 29 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 77/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILV…

  • Ordinanza n. 248/2013Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1385 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013. F.to: Ga…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 269/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2932 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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