Art. 7 — Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti dell'amministrazione finanziaria ((, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,)) sono motivati ((, a pena di annullabilita', indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova)) e le ragioni giuridiche ((su cui si fonda la decisione)). Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, ((che non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato)) ((lo stesso e')) allegato all'atto che lo richiama ((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati)). (( I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti. )) Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  • a)l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  • b)l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  • c)le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)). La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2024

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14919/2026

    19 maggio 2026

    In tema di IMU, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali, come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    Art. 7 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    Rassegna di maggio 2026, p. 251 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15032/2026

    19 maggio 2026

    In tema di TARI, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuato per omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della superficie accertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o altre delibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'idoneità motivazionale dell'avviso di accertamento che, pur recando un'erronea indicazione del numero finale della particella catastale dell'immobile in taluni riquadri, individuava il soggetto destinatario, l'estensione delle superfici tassate e la relativa ubicazione, nonché le aliquote applicate).

    Art. 7

    Rassegna di maggio 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15096/2026

    19 maggio 2026

    In tema di TARSU, l'obbligo motivazionale deve intendersi assolto ove dall'avviso di accertamento emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire un'adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente, sicché l'omessa indicazione degli estremi catastali dell'immobile non invalida l'avviso se il bene resta comunque identificabile attraverso altri elementi (l'indirizzo o, come nella specie, l'indicazione topografica associata alla individuazione della superficie), così da non rendere incerto o equivoco l'oggetto della tassazione.

    Art. 7

    Rassegna di maggio 2026, p. 253 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13768/2026

    12 maggio 2026

    In materia di iscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev'essere motivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso, anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, sicché il contribuente che impugna quest'ultima ha l'onere di contestare entrambi i predetti presupposti, giacché, se viene contestato il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine alla pretesa erariale, escludendo i soli effetti dell'iscrizione a ruolo straordinaria e conservando quelli derivanti dall'iscrizione a ruolo ordinaria, con riduzione delle sanzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Art. 7 · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 238 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 377/2007

    Questione infondata
    9 novembre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a ), della legge 27 luglio 2000, n. 212, censurato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione "devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento. Invero, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e tali procedimenti comprendono sia i cosiddetti «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale. Inoltre, l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, Cost. - In relazione all'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 anche precedentemente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, vedi, citata, ordinanza n. 117/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 7 Statuto del contribuente · Art. 7 l. 241/1990

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2000 al 18 gennaio 2024. 56 parole tolte, 220 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli atti dell'amministrazione finanziaria tolto: sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fattoaggiunto: , autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilita', indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche tolto: che hanno determinato la decisione dell'amministrazione aggiunto: su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, tolto: questo deve essere aggiunto: che non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso e' allegato all'atto che lo richiamatolto: . Gli attiaggiunto: , salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. tolto: Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art7 · fonte del testo

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