Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della

legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22

maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici

nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26

del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d 16 maggio 1926, n. 895,

che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio

1924, n. 751), e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione

della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),

promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dal Commissario per

la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e

dell'Umbria, nel procedimento civile vertente tra il comune di

Barbarano Romano e Cocchi Filippo ed altro iscritta al n. 433 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal comune di

Barbarano Romano contro i signori Filippo e Giuseppe Cocchi per fare

accertare la natura giuridica di alcuni terreni, siti nel territorio

comunale, attualmente posseduti dai convenuti, il Commissario per la

liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria,

con ordinanza in data 22 maggio 1995, ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma,

e 108, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 della legge 16

giugno 1927, n. 1766, e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella

parte in cui rendono possibile la contemporanea pendenza, in sede di

giurisdizione commissariale e in sede di amministrazione regionale,

di due procedimenti paralleli entrambi tendenti ad accertare la

qualitas soli dei medesimi terreni, creando le premesse per: a)

l'insorgenza di un eventuale conflitto tra le attribuzioni del

Commissario e quelle della Regione; b) l'eventuale mancato rispetto

sostanziale, da parte della Regione stessa, del giudicato formale in

ipotesi formatosi in sede di giurisdizione commissariale;

che, ad avviso del rimettente, i citati parametri costituzionali

sarebbero violati in quanto la normativa impugnata, a causa

dell'irrazionale mancanza di coordinamento dell'art. 66 del d.P.R. n.

616 con l'organico sistema normativo preesistente nella materia, non

assicura "un'efficace tutela giudiziaria ai diritti di carattere

immobiliare, privati e collettivi, a rilievo anche paesaggistico",

coinvolti nelle procedure in questione, e neppure garantisce la

necessaria indipendenza dell'attività giudiziaria e l'imparzialità

e la correttezza dell'attività amministrativa, dando luogo alla

possibilità di accertamenti contraddittori;

che, per rimuovere tale stato di diritto, ritenuto non conforme

alla Costituzione, si propone a questa Corte una sentenza che o

riconosca al giudicato commissariale in tema di demani collettivi

efficacia preclusiva dell'esercizio dei poteri di accertamento

dell'autorità amministrativa regionale oppure attribuisca alla

pendenza di un giudizio di accertamento della qualitas soli davanti

al Commissario efficacia sospensiva del procedimento amministrativo

in corso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione dia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che non sussiste pregiudizialità in senso tecnico tra

l'accertamento giudiziale della qualitas soli e l'esercizio delle

funzioni amministrative spettanti alla Regione in ordine ai diritti

civici gravanti sui terreni di cui si controverte, essendo sempre

possibile promuovere davanti al Commissario l'accertamento di una

situazione giuridica diversa da quella asseverata dalla perizia

regionale e posta a base del relativo provvedimento;

che pertanto il mancato coordinamento dei due procedimenti nella

forma della sospensione obbligatoria di quello amministrativo,

essendo il riflesso della loro autonomia, non contrasta con nessuno

dei principi costituzionali richiamati, tanto più che nel caso in

esame non si prospetta nemmeno la possibilità, presente in altri

casi, di giudicati contraddittori (si pensi, per esempio, alla

possibilità di proposizione contestuale dell'azione individuale di

impugnativa del licenziamento ex art. 18, ultimo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, e dell'azione collettiva inibitoria ex art.

28 della medesima legge);

che la soluzione - proposta in alternativa alla sospensione

obbligatoria del procedimento amministra-tivo - di rendere opponibile

il giudicato commissariale alla Regione pur quando non sia stata

parte del processo, in deroga al principio dell'art. 2909 cod.civ.,

è chiaramente osteggiata dall'art. 24 della Costituzione;

che nei casi, come quello di specie, in cui la controversia sulla

demanialità civica di un terreno insorga tra il comune e un privato,

il Commissario ha il mezzo per ovviare ai paventati inconvenienti

ordinando l'intervento della Regione nel processo ai sensi dell'art.

107 cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

57, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766

(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il

riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n.

1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del

r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati

dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), e dell'art. 66 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104,

primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal

Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del

Lazio e dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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