Codice di procedura civile

Art. 404 c.p.c. — Casi di opposizione di terzo

[1]Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. 75

[2]Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno. 39 42 52

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 13/6/1984, n. 162), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso".

Corte Costituzionale

42

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'".

Corte Costituzionale

52

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1988, n. 1105 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607".

Corte Costituzionale

75

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1995, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione".

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 404 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16913/2026

    29 maggio 2026

    Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.

    Art. 404 c.p.c. · Art. 555 c.c. · Art. 2652 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15818/2026

    22 maggio 2026

    L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).

    Art. 404 c.p.c. · Art. 2900 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 81 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13791/2026

    12 maggio 2026

    In materia di opposizione di terzo ordinaria, il terzo titolare di un diritto reale di godimento, quale il livellario, la cui posizione giuridica è assimilabile a quella dell'enfiteuta, è legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza che dichiara l'acquisto per usucapione sul bene.

    Art. 404 c.p.c. · Art. 957 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

    Art. 404 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 356 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/1995

    Ha colpito questo articolo
    26 maggio 1995

    Le ragioni per cui l'art. 404 cod. proc. civ. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso le ordinanze di sfratto, per finita locazione (sent. n. 167 del 1984) e per morosità (sent. n. 237 del 1985) valgono anche per l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Anche per la mancata previsione dell'opposizione di terzo contro tale provvedimento - contestata nel caso dal giudice 'a quò - è infatti decisiva la considerazione, posta a base di entrambe le citate decisioni, del contenuto sostanzialmente decisorio della ordinanza a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevità dei termini a comparire e riguardo al quale, nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni (in cui si collocano le suddette sentenze e che di recente è stato ancora ribadito dalla Corte) il lasso di tempo intercorrente tra la convalida e la scadenza del contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice. Pertanto, poiché il dato testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., e il carattere additivo delle sentenze del 1984 e del 1985 non consentono una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la convalida di licenza per finita locazione. - V. S. nn. 167/1984 e 237/1985, già citate nel testo. In materia di revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità, v. S. n. 51/1995. red.: G. Leo

    Art. 404 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1105/1988

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1988

    PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO L'art. 404, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente opposizione di terzo avverso l'ordinanza di affrancazione ex art. 4 della legge n. 607 del 1966, viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiché l'doneità di tale provvedimento ad acquisire autorità di cosa giudicata (ove non sia promosso nei termini il giudizio di cognizione ordinaria per l'accertamento del diritto di affrancazione) impone che sia assicurata la tutela giudiziaria a quel terzo che, rimasto estraneo alla fase sommaria del procedimento, pretenda, tuttavia, di essere egli il titolare del diritto di affrancazione in luogo di colui che ha agisto ed ottenuto l'ordinanza pretorile, rimuovendosi cos anche la palese disparità di trattamento che la suddetta portata restrittiva della norma di previsione determina fra colui che agisce (o è chiamato a contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal pretore ex art. 3 cit.leg.) e colui che, sebbene titolare di quel diritto, sia rimasto estraneo al processo, col connesso rischio di perdita del diritto stesso.

    Art. 404 c.p.c. · Art. 4 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 1985

    Considerato che la Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, deve, per le stesse ragioni, essere ritenuto illegittimo lo stesso art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. - S. n. 167/84.

    Art. 404 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1988 al 1 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1995, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art404 · fonte del testo

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