Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 6772
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
72
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..
In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).
In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.
Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.
La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.
In tema di giudizio tributario, la questione relativa all'individuazione dell'esatto luogo in cui il contribuente abbia fissato la sua abitazione principale e/o residenza non integra una controversia sullo "stato", rilevante ex art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini della sospensione del processo.
Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.
Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.
L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..
Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile).
La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).
In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, il termine per la riassunzione della causa sospesa decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione sicché, nel caso in cui la parte che vi abbia interesse sia anche parte (ancorché contumace) del giudizio pregiudicante, esso non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che la definisce, in mancanza di comunicazione della cancelleria ovvero di notifica su iniziativa della controparte, non sussistendo alcun obbligo - per la parte costituita così come per quella rimasta contumace nel giudizio pregiudicante - di attivarsi per acquisire tale conoscenza.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.
In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).
Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.
L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.
Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale.
L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".
UE 1306/2013 - Legittimazione attiva e passiva in relazione alla domanda di restituzione dei contributi comunitari indebitamente versati - Condizioni. L'AGEA svolge per l'Italia i compiti di "organismo pagatore" di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 1306 del 2013 ed è, pertanto, l'unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati, nonché passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell'obbligo restitutorio, a meno che le funzioni di recupero dei contributi indebitamente pagati non siano state devolute con apposito provvedimento ad un organismo pagatore regionale.
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se nella nozione di “credito condizionato” possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati possa essere evitato sottoponendo a sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico-parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l’ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell’azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l’eventuale “cortocircuito” tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 132/2005
Questione infondata
25 marzo 2005
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presid…
Art. 279 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Il giudice rimettente, infatti, pur avendo l'obiettivo di reintrodurre il vecchio principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile, si limita ad enunciare la duplice pendenza dei giudizi senza motivare sul rapporto tra i due processi, quantomeno in termini di “influenza” dell'uno sull'altro; conseguentemente, la questione proposta difetta di motivazione sulla rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione non spiega come l'eventuale accoglimento della questione sia destinato a spiegare effetto sulla causa pendente in sede civile, data, appunto, la mancata dimostrazione di una “influenza” fra le controversie.
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art295 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari