Codice di procedura civile

Art. 39 c.p.c. — Litispendenza e continenza di cause

[1]((Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo)).

[2]Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ((ordinanza)) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

[3]La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione ((ovvero dal deposito del ricorso)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

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Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 39 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16264/2026

    25 maggio 2026

    Nell'ipotesi di due cause identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di cui la prima sia stata introdotta mediante notificazione dell'atto di citazione, ma non iscritta a ruolo, e la seconda con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, occorre considerare che la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, anche se non seguita dall'iscrizione a ruolo, sicché le eccezioni, tra cui quella di prescrizione, sollevate nel giudizio preveniente devono ritenersi tempestive.

    Art. 39 c.p.c. · Art. 273 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6720/2026

    20 marzo 2026

    La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".

    Art. 39 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3661/2026

    17 febbraio 2026

    Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

    Art. 39 c.p.c. · Art. 1419 c.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2184/2026

    2 febbraio 2026

    In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

    Art. 39 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 40 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 26/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)". La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l'altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.

    Art. 273 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con tolto: sentenza aggiunto: ordinanza la litispendenza e dispone tolto: con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con tolto: sentenza aggiunto: ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono …

La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione aggiunto: ovvero dal deposito del ricorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art39 · fonte del testo

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