Codice di procedura civile

Art. 383 c.p.c. — Cassazione con rinvio

[1]La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

[2]Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

[3]La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 383 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15148/2026

    20 maggio 2026

    Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10707/2026

    22 aprile 2026

    Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9323/2026

    13 aprile 2026

    Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6545/2026

    19 marzo 2026

    In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.

    Art. 383 c.p.c. · Art. 602 c.p.c. · Art. 604 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 405/1996

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale che prospetta un dubbio interpretativo, la cui risoluzione, essendo rimessa al giudice 'a quò, non può dare luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale, preordinato ad eliminare la norma eventualmente viziata, e non a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme. - V. sent. n. 427/1994. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 383 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 28 febbraio 2023. 49 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terzaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art383 · fonte del testo

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