Art. 45 — Trattamento economico (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993)

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. (( I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

  • a)alla performance individuale;
  • b)alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
  • c)all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. )) (( Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. )) I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 15 novembre 2009

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 14578/2026

    17 maggio 2026
    • Sicilia

    Sicilia n. 8 del 2018 - Carattere innovativo e non di interpretazione autentica - Fondamento - Violazione della parità di trattamento - Esclusione. In tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti parco, l'art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018 - nell'equiparare, al primo comma, il trattamento del personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, a quello applicato negli altri Enti parco regionali - non ha natura interpretativa e dunque efficacia retroattiva, avendo validità solo per il futuro, come desumibile anche dalla disposizione di cui al suo secondo comma, che prevede lo stanziamento per il passato di una somma fissa per la corresponsione di arretrati, senza lasciar intendere che essa costituisca anticipo o acconto rispetto a ulteriori parificazioni, e senza che la distinzione di trattamento che ne risulta costituisca violazione del principio di parità di trattamento e di buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Art. 45 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 196 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3100/2026

    12 febbraio 2026

    In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).

    Art. 45 · Art. 2909 c.c. · Art. 40 TU pubblico impiego

    Rassegna di febbraio 2026, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32600/2025

    14 dicembre 2025

    In tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.

    Art. 45 · Art. 31 TU pubblico impiego

    Rassegna di dicembre 2025, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 20490/2025

    21 luglio 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio ma solo un cambio di area di inquadramento ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo, di modo che l'assegno ad personam previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri - determinato nell'ambito della riserva contenuta nell'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 - non soggiace all'abrogazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.

    Art. 45

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 294 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 93/2026

    Parametro
    28 maggio 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori b…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 35 TU pubblico impiego · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 162/2023

    Parametro
    25 luglio 2023

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 40 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/2016

    Parametro
    13 luglio 2016

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinam…

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 15 novembre 2009. 33 parole tolte, 89 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio aggiunto: fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, e' definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di … trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. I contratti collettivi definiscono, tolto: secondo criteri obiettivi di misurazione aggiunto: in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla tolto: produttivita' aggiunto: performance individuale;

b) alla tolto: produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente aggiunto: performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate tolto: obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. tolto: Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva aggiunto: Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. Le funzioni ed i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art45 · fonte del testo

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