Art. 2932 c.c. — Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

[1]Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

[2]Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

29 pronunce che riguardano l’art. 2932 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17140/2026

    31 maggio 2026

    In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico- giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).

    Art. 2932 c.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 2884 c.c. · Art. 1813 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 116, 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14492/2026

    15 maggio 2026

    L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.

    Art. 2932 c.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 90 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026

    30 aprile 2026

    In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

    Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 188 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2932 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La sezione seconda contiene le norme sull'esecuzione forzata in forma specifica. Di particolare importanza è l'art. 2932, già ricordato per quanto attiene alla sua collocazione. È noto come la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina tradizionale, neghi la possibilità dell'esecuzione specifica dell'obbligazione di concludere un contratto, poichè contenuto di questa sarebbe un fare infungibile: la prestazione del consenso. Senonchè, ammessa la potestà del giudice di emanare, nei casi previsti dalla legge, provvedimenti costitutivi (art. 2908), ho ritenuto coerente tradurre in formula legislativa l'opposta soluzione, pur sostenuta da un'autorevole dottrina. Pertanto, l'art. 2932 sancisce la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto che si doveva concludere, ma non è stato concluso, purchè, per altro, ciò sia possibile (e l'accertamento della possibilità è affidato al prudente apprezzamento del giudice) o non sia escluso dal titolo che si fa valere. Per evitare poi che eventuali effetti traslativi del contratto, i quali conseguirebbero immediatamente dalla sentenza, si producano anche se l'attore non ha eseguito la sua prestazione o non ne ha fatto offerta nei modi di legge, l'articolo in esame aggiunge che la domanda di esecuzione specifica non può in questi casi essere accolta, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1194

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2932 · fonte del testo

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