Art. 2932 c.c. — Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
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[1]Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
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[2]Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico- giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).
La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).
L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
La sentenza che accolga la domanda - a suo tempo regolarmente trascritta - di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di un determinato immobile prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva eseguita da un terzo sul medesimo immobile.
In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.
In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).
La trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., solo se tale pronuncia abbia il contenuto indicato dalla norma - sia, cioè, una sentenza di accoglimento della domanda -, mentre, ove essa non possa contenere tale statuizione, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo sia stato già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.
In caso di intestazione fiduciaria di un immobile, la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - dal momento che non costituisce fonte autonoma di tale obbligazione, che deriva dal pactum fiduciae - ma agevola unicamente la prova dell'avvenuta stipulazione di quest'ultimo, dispensando colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova contraria.
La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.
In tema di preliminare di compravendita, il promittente venditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica del contratto non è tenuto a dar la prova dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene, salvo che ciò non costituisca ragione del rifiuto a stipulare il definitivo da parte del promissario acquirente, a ciò invitato.
Le condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 c.c., relative alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a carico del promittente venditore e al pagamento del corrispettivo pattuito a carico del promissario acquirente, devono ritenersi, sotto il profilo fiscale, meramente potestative, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in modo proporzionale e non fisso, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986.
L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).
Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).
In materia di IMU, il presupposto d'imposta costituito dalla proprietà del bene, in caso di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., si realizza con l'effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).
In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.
Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.
Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel qual caso la dichiarazione o attestazione va considerata inesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.
In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui non sono considerati soggetti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla volontà dell'acquirente per effetto di condizione meramente potestativa, non essendo decisivo, peraltro, che la domanda di esecuzione in forma specifica sia proposta dal promittente venditore (contro il quale il promittente acquirente abbia eventualmente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare), giacché la volontà rilevante ai fini del consolidamento e della stabilizzazione dell'efficacia traslativa della sentenza costitutiva resta quella del promittente acquirente rispetto all'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico per il pagamento del prezzo.
La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione ovvero dalla scelta del promissario acquirente.
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).
La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c., avendo natura costitutiva per la realizzazione dell'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, è riconducibile, ai fini della imposta di registro, alla previsione dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la cui base imponibile si determina per relationem, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello stesso d.P.R., con il richiamo per i provvedimenti giurisdizionali degli stessi criteri di computo previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 269/1989
Questione infondata
18 maggio 1989
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto
comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di…
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La sezione seconda contiene le norme sull'esecuzione forzata in forma specifica. Di particolare importanza è l'art. 2932, già ricordato per quanto attiene alla sua collocazione. È noto come la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina tradizionale, neghi la possibilità dell'esecuzione specifica dell'obbligazione di concludere un contratto, poichè contenuto di questa sarebbe un fare infungibile: la prestazione del consenso. Senonchè, ammessa la potestà del giudice di emanare, nei casi previsti dalla legge, provvedimenti costitutivi (art. 2908), ho ritenuto coerente tradurre in formula legislativa l'opposta soluzione, pur sostenuta da un'autorevole dottrina. Pertanto, l'art. 2932 sancisce la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto che si doveva concludere, ma non è stato concluso, purchè, per altro, ciò sia possibile (e l'accertamento della possibilità è affidato al prudente apprezzamento del giudice) o non sia escluso dal titolo che si fa valere. Per evitare poi che eventuali effetti traslativi del contratto, i quali conseguirebbero immediatamente dalla sentenza, si producano anche se l'attore non ha eseguito la sua prestazione o non ne ha fatto offerta nei modi di legge, l'articolo in esame aggiunge che la domanda di esecuzione specifica non può in questi casi essere accolta, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1194
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2932 · fonte del testo
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