La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata al l'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e' quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 83, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1995

    Questione infondata
    19 gennaio 1995

    L'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede la revisione della rendita infortunistica nel caso in cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da "invalidità extralavorative sopravvenute" non crea disparità di trattamento tra coloro che, portatori di una invalidità per causa derivante da infortunio, subiscano successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, e coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche, che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame è che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate, perché al di fuori del rischio assicurato (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - V. O. n. 906/1988 red.: G.L. rev.: S.P.

    Art. 79 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 358/1991

    Questione infondata
    18 luglio 1991

    È irrilevante nel giudizio 'a quò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di dieci anni entro il quale l'assicurato può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere stato dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, le sue condizioni si pretendano aggravate, in conseguenza dell'infortunio, in misura da raggiungere l'indennizzabilità, in quanto dagli atti di causa emerge che la domanda giudiziale è stata proposta - anche se oltre il decennio entro il quale, accertato l'aggravamento dei postumi, è sorto il diritto alla indennizzabilità in rendita dei postumi da infortunio - entro il termine prescrizionale di cui all'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, onde la censura rivolta al disposto dell'art. 83 deve ritenersi estranea al caso di specie, che rientra e trova tutela nel sistema normativo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.).

    Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 38 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 906/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI L'art. 83, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude la revisione della rendita infortunistica allorché il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilità sopravvenuta derivante da cause extralavorative, non crea disparità di trattamento rispetto a coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame è che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perché al di fuori del rischio assicurato. (Manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art83 · fonte del testo

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