Art. 2953 c.c. — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2953 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15712/2026

    22 maggio 2026

    In tema di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato e relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma unicamente il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., atteso che il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto impositivo e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

    Art. 2953 c.c. · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 261 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12417/2026

    3 maggio 2026

    In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.

    Art. 2953 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 480 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 222 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33003/2025

    17 dicembre 2025

    La domanda giudiziale proposta dal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo grado che in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito, costituendo, comunque, una manifestazione di volontà di esercitare il diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore e il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati fosse stato interrotto dalla proposizione di un appello, dichiarato inammissibile, da parte della società debitrice e non dall'Ente impositore).

    Art. 2953 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2956 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 186 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26523/2025

    1 ottobre 2025

    In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

    Art. 2953 c.c. · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 43 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal codice di commercio, occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel quarto libro. L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'articolo 2949, primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del codice di commercio apriva l'adito, parlando di «azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali», sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività. Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949, secondo comma). Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine prescrizionale di due anni (art. 922 del codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 2950). La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall'art. 2951, che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del codice di commercio. Rimane immutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'articolo 2952 distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno; per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi. Ad eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, se, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di prescrizione ordinaria, provvede l'art. 2953, il quale risolve la questione in quest'ultimo senso. Delle prescrizioni presuntive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1208

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2953 · fonte del testo

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