Codice di procedura civile

Art. 342 c.p.c. — Forma dell'appello

[1]((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

  • 1)le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • 2)le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.)) 178

[2]Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. 171 173

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

136

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 342 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    26 maggio 2026

    Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.

    Art. 342 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15407/2026

    20 maggio 2026

    La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.

    Art. 342 c.p.c. · Art. 343 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10085/2026

    18 aprile 2026

    Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

    Art. 342 c.p.c. · Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 426 c.p.c. · Art. 427 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 342 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 21 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163tolto: . L'appello aggiunto: e deve essere motivatotolto: , e per aggiunto: in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi tolto: deve indicareaggiunto: , a pena di inammissibilita', tolto: in modo chiaro, sintetico e specifico:

tolto: 1) il aggiunto: l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione tolto: di primo grado che viene impugnato; aggiunto: impugnato e in relazione a questo deve indicare:

tolto: 2aggiunto: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

tolto: 3aggiunto: 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art342 · fonte del testo

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