Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
[1]A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
[2]Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non e' stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941
