Art. 44 c.p.c. — Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza

La ((ordinanza)) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non e' impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 44 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28825/2025

    31 ottobre 2025

    In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

    Art. 44 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 40 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25245/2025

    15 settembre 2025

    L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

    Art. 44 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 45 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24391/2025

    2 settembre 2025

    Non è ammissibile la proposizione, dinanzi al giudice ordinario e in sede di riassunzione della causa, di eccezione contraria a quella di incompetenza arbitrale sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in quanto dedotta in violazione del divieto di venire contra factum proprium e rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando lo strumento processuale esperito a un utilizzo abusivo, con aggravio della posizione processuale del ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

    Art. 44 c.p.c. · Art. 819-ter c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 27 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La tolto: sentenza aggiunto: ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art44 · fonte del testo

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