Art. 306 c.p.c. — Rinuncia agli atti del giudizio

[1]Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa e' accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.

[2]Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

[3]Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

[4]Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 306 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7709/2026

    30 marzo 2026

    La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può manifestarsi anche tacitamente, presuppone un'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, sicché è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda, derivandone l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte.

    Art. 306 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7273/2026

    26 marzo 2026

    Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c.

    Art. 306 c.p.c. · Art. 1304 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 359 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6673/2026

    20 marzo 2026

    La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 306 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 390 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5895/2026

    16 marzo 2026

    In tema di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, la manifestazione di volontà espressa dal difensore, privo di procura speciale ex art. 306 c.p.c., vale, comunque, a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, determinando, così, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

    Art. 306 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 84 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 51 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art306 · fonte del testo

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