Corte costituzionale

Ordinanza n. 636/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), in relazione agli artt.1, 42 e 43 del codice

penale e 14 delle preleggi e dell'art. 21 del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 2909 del codice civile, promossi con

ordinanze emesse il 2 giugno, il 23 giugno (n. 2 ordinanze) il 9

giugno e il 16 giugno 1982 dal Pretore di Fermo, iscritte

rispettivamente ai nn. 932, 933, 934, 935 e 936 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 156 e 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 2 giugno

1982 (Reg. Ord. 932/1982) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dell'art.

21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.) nella parte in cui

considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in

giudicato, fa stato circa la qualità di imprenditore commerciale del

fallito cui consegue l'obbligo della tenuta delle scritture contabili

di legge, con riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo,

25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102, comma

primo, Cost.;

b) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., in relazione

agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui, secondo

un orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta

semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene

soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice

colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa, con

riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101,

comma secondo, e 111, comma secondo, Cost.;

c) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in

cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera

la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del

reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità,

con riferimento agli artt. 27, comma primo, e 3 Cost.;

che il medesimo Pretore di Fermo, con altre quattro ordinanze

emesse il 9 giugno 1982 (R.O. 935/82), il 16 giugno 1982 (R.O.

936/82) e il 23 giugno 1982 (Reg. Ord. 933/82 e 934/82) ha nuovamente

sollevato, in riferimento agli stessi artt. 27, comma primo, e 3

Cost., e sotto gli stessi profili, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella

parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione,

considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento

costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva

di punibilità;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che la prima delle questioni sollevate - relativa all'efficacia

vincolante della sentenza dichiarativa di fallimento circa la

qualità di imprenditore commerciale del fallito - è stata

dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e

25 Cost., con ordinanza n. 59 del 1971 (in relazione alla sentenza n.

141 del 1970) e con sentenza n. 275 del 1974; che queste decisioni,

fondate sostanzialmente sul principio dell'unità della

giurisdizione, esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori

profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo;

che la terza delle questioni sollevate - relativa alla

qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come

elemento costitutivo del reato di bancarotta anziché come condizione

obiettiva di punibilità - è stata dichiarata infondata con sentenze

nn.110 e 190 del 1972 e, da ultimo, con sentenza n. 146 del 1982 e

che non sono stati addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, le due suddette questioni devono essere

dichiarate manifestamente infondate;

che la seconda delle questioni sollevate - relativa alla

punibilità del reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle

scritture contabili, a titolo sia di dolo sia di colpa - è

manifestamente inammissibile in quanto è dato al giudice a quo e non

a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo

stesso giudice ritiene corretto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n.

267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.),

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo,

25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma

primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 giugno 1982;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., dal Pretore di

Fermo con ordinanze del 2 giugno, 9 giugno, 16 giugno e 23 giugno

1982;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione

agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo,

e 111, comma secondo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza 2

giugno 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:636 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari