Art. 2938 c.c. — Non rilevabilità d'ufficio
Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
8 pronunce che riguardano l’art. 2938 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Art. 2938 c.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 343 c.p.c. · Art. 346 c.p.c.
L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.
Art. 2938 c.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 37 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Art. 2938 c.c. · Art. 2952 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 345 c.p.c.
Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Art. 2938 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 112 c.p.c.
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Art. 2938 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2946 c.c.
In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.
Art. 2938 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.
Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.
Art. 2938 c.c. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Art. 2938 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 112 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 2937 sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del codice anteriore. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto. È riprodotta nell'art. 2938 la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'art. 2939 la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta. Ho eliminato la norma dell'art. 2110 del codice precedente sull'opponibilità della prescrizione in appello, poichè incompatibile con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1200
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2938 · fonte del testo
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