Codice civile

Art. 1414 c.c. — Effetti della simulazione tra le parti

[1]Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

[2]Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

[3]Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 1414 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026

    23 maggio 2026

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Art. 1414 c.c. · Art. 1988 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 536 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14478/2026

    15 maggio 2026

    Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

    Art. 1414 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1872 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10385/2026

    20 aprile 2026

    Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).

    Art. 1414 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1470 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5448/2026

    11 marzo 2026

    La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.

    Art. 1414 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è disciplinata con poche norme la complessa materia della simulazione dei negozi giuridici, fin qui rimessa alla dottrina, che aveva dovuto costruire su due scheletriche disposizioni del codice civile (articoli 1055 e 1319). Si parla di negozi e non di contratti, perchè, in conformità della dottrina, si è espressamente riconosciuto che la simulazione è configurabile anche negli atti unilaterali tra vivi, destinati ad una determinata persona (art. 1414, terzo comma), ossia negli atti unilaterali recettizi (n. 604). Si è precisato a quali condizioni, in caso di simulazione relativa, il contratto o l'atto dissimulato possa valere tra le parti. Sul punto controverso se la forma dovesse essere quella dell'atto apparente o quella prescritta per l'atto occultato, il nuovo codice ha scelto la seconda soluzione. Non è sembrato coerente ritenere che la necessità della forma scritta prevista per la donazione possa venir meno quando, ad esempio, la liberalità è mascherata sotto l'apparenza di un'emissione cambiaria. Se la forma è garanzia di matura decisione, essa sarebbe eliminata proprio quando, per essere affiorata la frode, se ne dovrebbe sentire maggiormente il bisogno.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 646

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1414 · fonte del testo

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