Nei casi d'inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. L'abolizione assoluta della funzionalita' di arti o di organi o di parti di essi e' equiparata alla loro perdita anatomica. Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilita' stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta. In caso di perdita di piu' arti, od organi, o di piu' parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicita' espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, e' diminuita l'attitudine al lavoro.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 78, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 350/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - degli artt. 74, comma primo, e 78,comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, interpretati, secondo "il diritto vivente" nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale da' diritto alle prestazioni INAIL, debba intendersi la "capacità di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non "la capacità di lavoro specifica", o quella capacità riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sorto non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto allo scopo di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, anche il riferimento al concetto di capacità di lavoro generica consente - tramite il criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia gli oneri che l'INAIL dovrà sopportare, sia i corrispondenti contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle stesse malattie. L'interpretazione assunta in termini di diritto vivente, pur presentando margini di opinabilità, non lede il parametro costituzionale indicato, ove si consideri che assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma secondo, Cost.) non impone necessariamente che agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano tradotti in una lesione della capacità lavorativa specifica maggiore di quella generica. Del resto, l'accoglimento della questione andrebbe ad alterare in maniera assai sensibile l'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative. - S. nn. 179/1988, 87/1991, 100/1991, 356/1991 e 485/1991. red.: R. Foglia

    Art. 74 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 78 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art78 · fonte del testo

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