Art. 75 c.p.p. — Rapporti tra azione civile e azione penale

L'azione civile proposta davanti al giudice civile puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. 79

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza".

Testo vigente dal 31 ottobre 1996

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 75 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13072/2026

    6 maggio 2026

    L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

    Art. 75 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 134 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7658/2026

    30 marzo 2026

    Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).

    Art. 75 c.p.p. · Art. 336 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 230 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34505/2025

    29 dicembre 2025

    Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

    Art. 75 c.p.p. · Art. 83 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 2051 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 132 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33249/2025

    19 dicembre 2025

    Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

    Art. 75 c.p.p. · Art. 295 c.p.c. · Art. 651 c.p.p. · Art. 654 c.p.p.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 113 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 354/1996

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacità psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilità dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non può non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perché intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale è il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 75 c.p.p. · Art. 486 c.p.p. · Art. 477 c.p.p. · Art. 70 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza della questione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili, ed essendo, perciò, venuta meno ogni possibilità di sospensione: infatti, sono irrilevanti i successivi sviluppi del giudizio a quo , dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.

    Art. 75 c.p.p. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 211/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - a differenza di quanto è invece stabilito dall'art. 306 del codice di rito civile in tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio - non prevede che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti la logica sottesa dalla norma del processo civile invocata quale 'tertium comparationis' (e cioè l'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia), non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo "processo" - a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto. - Sulla garanzia del giudice naturale - impropriamente invocata nel caso di specie - v. citata sentenza n. 152/2001.

    Art. 75 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art75 · fonte del testo

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