Codice civile

Art. 1306 c.c. — Sentenza

[1]La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

[2]Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1306 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31654/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.

    Art. 1306 c.c. · Art. 2909 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19444/2025

    15 luglio 2025

    In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

    Art. 1306 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8837/2025

    3 aprile 2025

    In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).

    Art. 1306 c.c. · Art. 2939 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 698/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, il co-dichiarante è legittimato ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al coniuge, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, in quanto deve essergli garantito il diritto di difesa in giudizio rispetto agli atti con cui l'erario faccia valere in executivis delle riprese fiscali fondate su atti impositivi notificati solo al coniuge e, in virtù del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei debitori solidali non ha effetto contro l'altro debitore solidale.

    Art. 1306 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 210/1997

    Parametro
    27 giugno 1997

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, comma 2, cod. civ., in quanto il principio, desumibile da quest'ultima disposizione in tema di obbligazione solidale, è applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune. - Ord. nn. 544/1987, 870/1988, 267/1990. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 1306 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una serie di disposizioni testuali è precisamente ispirata dal principio, già cennato, della non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi. La ricusazione del giuramento giova a chi l'ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo: l'art. 1305 ne estende le conseguenze a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, e nega l'estensione di tali conseguenze a coloro che hanno la medesima posizione giuridica di colui al quale il giuramento era stato deferito. La prestazione del giuramento nuoce a colui che l'ha deferito, giova a colui al quale è stato deferito; si hanno effetti estensivi solo nel secondo caso (art. 1305). La costituzione in mora, il riconoscimento del debito, la rinunzia alla prescrizione nuocciono al debitore e giovano al creditore; i loro effetti si estendono ai concreditori, ma non ai condebitori (articoli 1308, 1309 e 1310, terzo comma). L'inadempimento, fatto tipicamente personale, è fonte di conseguenze dannose, e rimane perciò limitato nei suoi effetti alla sfera del suo autore (art. 1307). Si tratta però, in tali casi, di atti o di fatti le cui caratteristiche obiettive permettono di stabilire a priori se essi possono nuocere o giovare ai soggetti del rapporto. In altri casi invece tale accertamento non può compiersi in via assoluta o preventiva; ed allora altra soluzione non vi era se non quella di escludere, in linea di massima, l'effetto estensivo, lasciando agli interessati la valutazione del proprio interesse e quindi la facoltà di opporre gli atti o i fatti in parola, se li ritengano idonei a recare giovamento alla propria sfera. A questo criterio sono informate le norme degli articoli 1304 e 1306, concernenti rispettivamente la transazione conclusa e la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido. Il criterio è assoluto per la transazione, in alcuni casi è temperato per la sentenza. Così, quando la sentenza è fondata su eccezioni personali al condebitore, la sua efficacia non va oltre la persona di questo; ed ancora, se il creditore si avvale di una sentenza ottenuta da un concreditore, il debitore può sempre opporgli le eccezioni personali (art. 1306, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 598

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1306 · fonte del testo

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