Codice di procedura civile

Art. 474 c.p.c. — Titolo esecutivo

[1]L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

[2]Sono titoli esecutivi:

  • 1)le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • 2)le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 116
  • 3)gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,. 116

[3]L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. 116

[4]Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. 171 173 113a 178

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche entrano in vigore il 1° marzo 2006.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF
Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 474 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6785/2026

    20 marzo 2026

    La pronuncia, resa in grado d'appello, di accoglimento dell'opposizione di terzo proposta dal litisconsorte necessario pretermesso ai sensi dell'art. 404 c.p.c., sebbene non ancora passata in giudicato, priva di efficacia esecutiva la sentenza dichiarata nulla e ne rimuove la qualità di titolo esecutivo, in quanto sarebbe irragionevole riconoscere tale efficacia - seppure in via interinale - al provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 407 c.p.c., emesso in via cautelare e sulla base di un apprezzamento di verosimiglianza, e negarla ad una pronuncia emanata all'esito di un giudizio a cognizione piena, che abbia definito la lite in senso favorevole all'istante.

    Art. 474 c.p.c. · Art. 404 c.p.c. · Art. 407 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6295/2026

    17 marzo 2026

    La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto; pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

    Art. 474 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4810/2026

    3 marzo 2026

    Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

    Art. 474 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

    Art. 474 c.p.c. · Art. 283 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 352 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 232/2004

    Questione infondata
    16 luglio 2004

    Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

    Art. 282 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art474 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari