Art. 633 c.p.c. — Condizioni di ammissibilità

[1]Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

  • 1)se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
  • 2)se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  • 3)se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

[2]L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231)). 103

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

103

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".

Testo vigente dal 7 novembre 2002

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 633 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14481/2026

    15 maggio 2026

    In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

    Art. 633 c.p.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 310 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 159 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12660/2026

    5 maggio 2026

    In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

    Art. 633 c.p.c. · Art. 637 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12330/2026

    2 maggio 2026

    In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva attribuito valore di giudicato esterno alla statuizione del giudice francese che, nel giudizio di accertamento dell'invalidità del pignoramento eseguito in Francia sulla base del medesimo decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato la non esecutività, stante l'inidoneità della notifica nulla per violazione del Reg. UE n. 1393 del 2007 a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione).

    Art. 633 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 650 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 6, 7 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11447/2026

    28 aprile 2026

    Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

    Art. 633 c.p.c. · Art. 641 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 277 ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 80/1998

    Questione infondata
    26 marzo 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., laddove statuisce che l'ingiunzione di pagamento non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori della Repubblica, in quanto - posto che è già stato affermato, con riferimento all'art. 10 Cost., che nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilità della speciale tutela monitoria e non un difetto di tutela giurisdizionale, potendosi agire in sede ordinaria - con riferimento agli artt. 24 e 41 Cost., proprio la possibilità per il creditore di utilizzare tutti gli altri strumenti pocessuali offertigli in sede ordinaria e cautelare (ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ.) onde far valere il proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di difesa e di azione dello stesso, nonché, conseguentemente e di riflesso, la restrizione della sua piena libertà di iniziativa economica; in quanto, con riferimento al principio di uguaglianza, non sono omogenei, in termini di natura e di funzione, il provvedimento monitorio e l'ordinanza disciplinata dall'art.186-ter cod. proc. civ., richiamata quale 'tertium comparationis'; ed in quanto, più in generale, resta comunque affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto più nella specie, dove la richiesta pronuncia caducatoria implicherebbe imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico contesto processuale (termini di notifica del decreto ingiuntivo, effetti della mancata notifica dello stesso, instaurazione del giudizio di opposizione). red.: S. Di Palma

    Art. 633 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 364/1989

    Questione infondata
    27 giugno 1989

    Il trattato istitutivo della CEE - alle cui norme non è comunque riferibile l'art. 10, comma primo, Cost. - non configura principi generali che incidono sulla materia processuale, onde con esso non contrasta l'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si limita ad escludere la tutela monetaria ove il decreto ingiuntivo debba notificarsi all'estero, ferma comunque restando la possibilità di agire in via ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 10 Cost.).

    Art. 633 c.p.c. · Art. 10 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 934/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., poiché la previsione della norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non è in discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero.

    Art. 84 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 188 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 633 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 7 novembre 2002. 25 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori del Regno o dei territori soggetti alla sovranita' italianaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art633 · fonte del testo

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