Art. 360 c.p.c. — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
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[1]Le sentenze pronunziata in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1° per motivi attinenti alla giurisdizione; 2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza 3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4° per nullita' della sentenza o del procedimento; 5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. 6772
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[2]Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 2 marzo 2006
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
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La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.
È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.
L'interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, purché risulti chiaramente individuabile il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera interpretativa con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., in modo da permettere la verifica circa l'assolvimento del dovere d'interpretazione secondo i canoni legali.
Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.
La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si applica, ex art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina del processo penale per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini di proposizione del ricorso; l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere nelle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., tuttavia, non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal complesso della motivazione sia chiaramente individuabile l'errore denunciato in sede di legittimità, dovendo il giudice individuare d'ufficio la norma giuridica che giustifica l'impugnazione, in forza sia del principio iura novit curia che del principio sovranazionale che impone al giudice di privilegiare interpretazioni degli atti processuali che consentano una decisione piena sul merito.
In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.
L'intervento iussu iudicis non può essere disposto nel giudizio di appello, in tale fase essendo ammissibile solo l'intervento volontario, altrimenti privandosi l'interessato, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio, e la dichiarazione di estinzione del processo conseguente all'inosservanza dell'ordine del giudice, ledendo il diritto della parte ad una decisione nel merito, è censurabile in cassazione, non concernendo la discrezionalità dell'esercizio del potere di cui all'art. 107 c.p.c., ma il difetto dei suoi presupposti.
L'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversia agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico - giuridici.
In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).
E' inammissibile il ricorso per cassazione notificato nei confronti di un soggetto che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione, senza che la costituzione della parte legittimata possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del terzo non legittimato, quanto di decadenza dal potere di impugnare.
Il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche.
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).
In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce elemento indefettibile della tutela giurisdizionale.
La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).
In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).
In materia di procura alle liti, la facoltà, riconosciuta dall'art. 125, comma 2, c.p.c., di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima della costituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., e, pertanto, anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine di uno degli atti ivi indicati o su un foglio separato, purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, con l'autentica del difensore.
La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce in una indebita applicazione del principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni lamentati da medici specializzandi, in cui la sentenza impugnata, al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizionale, a conforto dell'esegesi dell'art.11 della l. n. 370 del 1999, aveva richiamato conformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità).
In tema di trattamento economico dei dipendenti da proprietari di fabbricati, il compenso aggiuntivo pari al 30 % del salario conglobato, previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del relativo c.c.n.l. del 30 giugno 1988, per il portiere addetto contemporaneamente al servizio in due stabili con ingressi non comunicanti, non può essere esteso all'ipotesi diversa di adibizione ad unico stabile con più ingressi non comunicanti, stante il tenore letterale della disposizione e la finalità, ad essa sottesa, di compensare, con una indennità aggiuntiva, avuto riguardo al maggiore aggravio lavorativo, il portiere che presta servizio per più stabili e non per più ingressi, e alla luce della espressa previsione, solo a decorrere dal c.c.n.l. del 25 maggio 1992, della spettanza del compenso aggiuntivo anche nell'ipotesi del servizio prestato in un unico stabile con più ingressi non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, stabilito, peraltro, nella misura, sensibilmente inferiore, del 10% del salario minimo conglobato.
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.
La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni, sicché tale preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
La decadenza dalla NASpI - che l'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega all'omessa comunicazione all'INPS dell'attività lavorativa autonoma - presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa siffatta - produttiva o potenzialmente produttiva di reddito - in concomitanza con la fruizione del trattamento di disoccupazione, presupposto che non è integrato dalla mera titolarità di partita IVA, la quale rappresenta, rispetto alla medesima attività, un atto meramente propedeutico e di per sé neutro.
L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, ove sia convenuto dal creditore del de cuius per l'intera pretesa, deve, al fine di contenere intra vires la propria responsabilità per i debiti ereditari, far valere tale propria qualità mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, la quale, comportando un accertamento in fatto, è liberamente invocabile anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice soltanto nel giudizio di cognizione, cosicché, una volta che la questione non sia stata sollevata dalla parte, né rilevata dal giudice, nei gradi di merito, la sua deduzione risulta preclusa sia in sede esecutiva che nel giudizio di legittimità.
In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente, il giudice che non dispone la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello con la quale era stata esclusa la necessità di c.t.u. contabile in materia di danno pensionistico, in ragione della mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili per lo svolgimento dell'indagine tecnica).
In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della motivazione che, non limitandosi a meri richiami per relationem alla sentenza di primo grado, ne aveva confermato le statuizioni, esprimendo - sia pure in modo sintetico - le ragioni della loro conferma).
In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).
Il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente - a pena di inammissibilità del ricorso - i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative.
In materia di contenzioso tributario e in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, le doglianze avverso il decreto presidenziale che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza devono essere fatte valere con il reclamo previsto dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non per mezzo del ricorso per cassazione, che è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi, aventi contenuto decisorio, rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, la Corte territoriale aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni che il ricorrente aveva fornito ai Carabinieri; la S.C. ha chiarito che esse potevano, al più, integrare una confessione stragiudiziale a terzi, liberamente valutabile e priva di efficacia preclusiva dell'ammissione delle prove testimoniali richieste).
Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.
L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi costituisce esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice e non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.
La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..
In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.
Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.
In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.
La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.
La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).
In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, ex artt. 163 e 164 c.p., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata).
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
(come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione. Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.
In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.
In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.
La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.
Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).
In tema di procedimento per la convalida dell'accompagnamento alla frontiera, la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete - nominato per sentire lo straniero che non conosce la lingua italiana con la conseguente necessità della traduzione delle sue dichiarazioni - implica la nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo.
L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.
Nel caso di domanda di liquidazione dei compensi maturati per prestazioni professionali rese da un avvocato in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa processuale, l'erronea scelta - da parte dei giudici del merito - del rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in luogo del rito ordinario di cognizione, determina il pregiudizio della perdita di un grado di giudizio, denunciabile per cassazione.
In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Qualora la contestazione in ordine alla legittimazione passiva sia relativa, piuttosto, all'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una determinata normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto cui ogni giudice è tenuto in forza del principio "iura novit curia", da cui è estranea ogni delibazione sul merito del rapporto dedotto in giudizio, questa sola suscettibile di passare in cosa giudicata.
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Nel sistema processuale civile italiano non esiste una disposizione che imponga la regola dello stare decisis, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.
In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).
In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.
In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.
Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.
La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.
Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).
In tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi).
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
In materia tributaria, la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C., in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 213 c.p.c. senza indicare la fonte che avrebbe consentito al Ministero della Salute di richiedere alla Regione la documentazione idonea a comprovare le somme percepite dall'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992).
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui - in una causa di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni assunte da un professionista incaricato dell'isolamento termico di un edificio - si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 298/2007
Questione infondata
17 luglio 2007
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006, sollevata in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, stante il suo carattere eventuale o ipotetico rispetto alla situazione processuale propria del giudizio a quo.
Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 39 cost. · Art. 111 cost.
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art360 · fonte del testo
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