Legge professionale forense

Art. 36 — Competenza giurisdizionale

Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonche' in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione e' fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.

    Art. 36 · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 2 l. 241/1990

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7923/2026

    31 marzo 2026

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.

    Art. 36 · Art. 360 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art36 · fonte del testo

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