Art. 122 c.p.c. — Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete

[1]In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.

[2]Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

[3]Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio. 65

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

65

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".

Testo vigente dal 5 marzo 1992

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 122 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23991/2025

    27 agosto 2025

    In tema di procedimento per la convalida dell'accompagnamento alla frontiera, la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete - nominato per sentire lo straniero che non conosce la lingua italiana con la conseguente necessità della traduzione delle sue dichiarazioni - implica la nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo.

    Art. 122 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17876/2025

    2 luglio 2025

    La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

    Art. 122 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 123 c.p.c. · Art. 12 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 4 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/1992

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1992

    L'ordianza che solleva questioni di costituzionalità circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non è tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo perciò respingersi la eccezione di inammissibilità prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

    Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.

    Art. 122 c.p.c. · Art. 4 Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 8 Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 15/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'Autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perché, invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalità in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, così come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identità culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorità giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano

    Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost. · Art. 10 cost. · Art. 3 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 5 marzo 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art122 · fonte del testo

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