Codice di procedura civile

Art. 370 c.p.c. — Controricorso

[1]La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. 171 173

[2]Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.

[3]Il controricorso e' depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 370 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11574/2026

    28 aprile 2026

    L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

    Art. 370 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10896/2026

    23 aprile 2026

    In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

    Art. 370 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7742/2026

    30 marzo 2026

    In ossequio al disposto dell'art. 110 c.p.c., il successore a titolo universale può intervenire nel giudizio di cassazione attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di intervento, dev'essere partecipato alla controparte, onde garantirle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della parte originaria, ciò che - a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - si traduce nel deposito dell'atto stesso, accompagnato dalla documentazione valevole a dimostrare la vicenda successoria.

    Art. 370 c.p.c. · Art. 110 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34887/2025

    30 dicembre 2025

    Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

    Art. 370 c.p.c. · Art. 377 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. in 2 capoversi.

La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanzatolto: ..., essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Il controricorso e' depositatotolto: ... insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art370 · fonte del testo

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