[1]La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.
[2]
[2]Essa deve contenere:
1)l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2)l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3)le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; ((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione));
5)il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
[3]
[3]La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. 125
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 2009, n. 69
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La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).
Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.
È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).
In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.
In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della motivazione che, non limitandosi a meri richiami per relationem alla sentenza di primo grado, ne aveva confermato le statuizioni, esprimendo - sia pure in modo sintetico - le ragioni della loro conferma).
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).
Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale - come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. - la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, i magistrati indicati nel suddetto verbale si devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, essendo l'intestazione priva di autonoma efficacia probatoria ed esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.
In tema di diritto d'asilo, la motivazione è apparente quando si limita ad affermare che le donne, che hanno subito mutilazioni genitali femminili, possono soffrire nel paese d'origine solo un mero "stigma sociale", costituente una conseguenza "afflittiva" non integrante forme di persecuzione o discriminazione, in quanto non rende percepibile la verifica del rischio della richiedente asilo non solo della possibilità di essere sottoposta in futuro alle stesse mutilazioni genitali femminili, ma anche di quello dell'intollerabilità del rientro nel paese di origine, con l'eventualità di subire trattamenti inumani o degradanti o gravemente discriminatori a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale.
Nel caso di ricorso alla liquidazione equitativa del danno, il giudice è tenuto ad indicare il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima del pregiudizio.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.
La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.
Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, di modo che la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito.
In materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore.
In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.
Art. 132 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 179/1990
Questione infondata
4 aprile 1990
L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilità oggettiva in quanto la decisione collegiale è un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità) e tale resta, dacché la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.
Art. 132 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1977 al 4 luglio 2009. 11 parole tolte, 6 parole aggiunte.
4) la concisa esposizionetolto: dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e inaggiunto: delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 18 giugno 2009, n. 69
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art132 · fonte del testo
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