Codice di procedura civile

Art. 132 c.p.c. — Contenuto della sentenza

[1]La sentenza e' pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.

[2]Essa deve contenere:

  • 1)l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
  • 2)l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
  • 3)le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; ((4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione));
  • 5)il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

[3]La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. 125

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 giugno 2009, n. 69

125

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 132 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    6 maggio 2026

    La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).

    Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    24 aprile 2026

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Art. 132 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10809/2026

    23 aprile 2026

    La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

    Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8309/2026

    3 aprile 2026

    È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

    Art. 132 c.p.c. · Art. 121 c.p.c. · Art. 111 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 179/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilità oggettiva in quanto la decisione collegiale è un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità) e tale resta, dacché la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.

    Art. 132 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1977 al 4 luglio 2009. 11 parole tolte, 6 parole aggiunte.

4) la concisa esposizione tolto: dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in aggiunto: delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art132 · fonte del testo

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