Codice di procedura civile

Art. 279 c.p.c. — Forma dei provvedimenti del collegio

[1]Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

[2]Il collegio pronuncia sentenza: 1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5° quando, valendosi della facolta' di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

[3]I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

[4]I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

[5]L'ordinanza e' depositata ((...)) insieme con la sentenza. 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 279 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10875/2026

    23 aprile 2026

    In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma di carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.

    Art. 279 c.p.c. · Art. 35 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7565/2026

    29 marzo 2026

    Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.

    Art. 279 c.p.c. · Art. 35 Disposizioni sul processo tributario · Art. 295 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32950/2025

    17 dicembre 2025

    L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

    Art. 279 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31547/2025

    3 dicembre 2025

    In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

    Art. 279 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 132/2005

    Questione infondata
    25 marzo 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» ('rectius': dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull''an debeatur', subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del 'quantum' all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, 'ex' art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all''an debeatur', con devoluzione a separato giudizio della determinazione del 'quantum'. Infatti detta questione è prospettata con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di disamina in una precedente sentenza della Corte. Può aggiungersi sul punto che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull''an' seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del 'quantum'; ipotesi questa che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull''an' e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ. - Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 182/1996. - La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione citata nell’ordinanza è costituita dalla sentenza n. 14060/2004.

    Art. 279 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte in 2 capoversi.

Il collegio pronuncia sentenza: 1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizionetolto: ...; 2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni …

L'ordinanza e' depositata tolto: in cancelleriaaggiunto: ... insieme con la sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art279 · fonte del testo

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