Art. 360 c.p.c. — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2006 al 12 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

[1]((Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  • 1)per motivi attinenti alla giurisdizione;
  • 2)per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
  • 3)per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • 4)per nullita' della sentenza o del procedimento;
  • 5)per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

[2]Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

[3]Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

[4]Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 12 agosto 2012

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

111 pronunce che riguardano l’art. 360 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 181 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    26 maggio 2026

    Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 174 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16252/2026

    25 maggio 2026

    È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 363 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 110 ↗

Tutte le 112 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2007

    Questione infondata
    17 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006, sollevata in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, stante il suo carattere eventuale o ipotetico rispetto alla situazione processuale propria del giudizio a quo.

    Art. 360 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 39 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 2 marzo 2006. 27 parole tolte, 109 parole aggiunte in 9 capoversi.

Le sentenze tolto: pronunziata aggiunto: pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: tolto: 1°

aggiunto: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; tolto: 2°

aggiunto: 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza tolto: 3°aggiunto: ;

aggiunto: 3) per violazione o falsa applicazione di norme di dirittotolto: ; 4° aggiunto: e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

aggiunto: 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; tolto: 5°

aggiunto: 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un tolto: punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio aggiunto: fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tolto: tal aggiunto: tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto tolto: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto aggiunto: a norma del primo comma, n. 3.

aggiunto: Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art360 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari