Art. 70 c.p.c. — Intervento in causa del pubblico ministero

[1]Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:

  • 1)nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
  • 2)nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
  • 3)nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
  • 3-bis)((nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;)) 178
  • 4)NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;
  • 5)negli altri casi previsti dalla legge.

[2]Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. 140

[3]Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. 80

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

80

La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992."

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

140

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 70 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3443/2026

    16 febbraio 2026

    Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.

    Art. 70 c.p.c. · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 69 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33766/2025

    23 dicembre 2025
    • Pubblico ministero in materia civile

    Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

    Art. 70 c.p.c. · Art. 158 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 397 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20025/2025

    18 luglio 2025

    In materia di autorizzazione all'ingresso o permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ai sensi dell'art. 31, comma 3, controparte processuale è il pubblico ministero: davanti al Tribunale per i minorenni, unico contraddittore della parte istante è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, mentre nel procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello (nella specializzata composizione per i minorenni) avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte; invece, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte. (Nella specie la S.C., che ha ritenuto sufficiente ai fini della corretta instaurazione del giudizio la notifica del ricorso nei confronti del P.G. presso la Corte di appello il cui decreto è stato impugnato, ha conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del costituito Ministero della giustizia, ritenendolo ente erroneamente evocato in giudizio).

    Art. 70 c.p.c. · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 63 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 214/1996

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <<provvedimenti relativi ai figli>>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilità, ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonché S. n. 55/1979. red.: G. Leo

    Art. 70 c.p.c. · Art. 710 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 26 novembre 2024. 14 parole aggiunte.

aggiunto: 3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art70 · fonte del testo

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