Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1986

Altra decisione · depositata il 30/01/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima

parte, n. 4, del codice di procedura civile promosso con ordinanza

emessa il 30 settembre 1982 dalle Sezioni Unite Civili della Corte di

Cassazione sul ricorso proposto da Arneodo Allemano Severina contro

Allemano Felice, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983;

Visto l'atto di costituzione di Arneodo Allemano Severina;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Giuseppe Taranto per Arneodo Allemano Severina.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 8 febbraio 1983 n. 10 (pervenuta alla Corte il 16

marzo 1983; notificata il 14 e comunicata il 24 successivi; pubblicata

nella G. U. n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 234 R.O. 1983)

le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione han disposto la

sospensione della trattazione del ricorso di Arneodo Severina contro

Allemano Felice e la trasmissione alla Corte Costituzionale " affinché

dica se sia l'art. 395, prima parte e n. 4 c.p.c., in quanto non

prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore

di fatto, in contrasto con l'art. 3 comma terzo e 24 comma primo e

secondo Cost. ".

Tali le ultime battute della motivazione della ordinanza di

rimessione, nel dispositivo della quale la Cassazione si limita a

disporre " l'immediata trasmissione degli atti alla Corte.

Costituzionale per la decisione della questione di legittimità

Costituzionale indicata in motivazione ".

1.2. - A seguito di ricorso proposto il 3 aprile 1971 al Tribunale

di Torino da Felice Allemano nello intento di ottenere la dichiarazione

di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui

contratto con Severina Arneodo - si apprende dal " Fatto " della

ordinanza - " fu fissata dal Presidente l'udienza di comparizione dei

coniugi. Ad essa, tuttavia, non fu presente la resistente, che si

costituì, invece, innanzi al giudice istruttore, chiedendo, tra

l'altro la fissazione di una nuova udienza di comparizione. L'istanza

non fu accolta dal Tribunale, il quale dichiarò con sentenza la

cessazione degli effetti civili del matrimonio e provvide sullo

affidamento provvisorio della bambina da esso nata, dopo aver

osservato, in aggiunta a considerazioni di principio, che " nel caso di

specie la rimessione in istruttoria appare comunque ingiustificato, in

quanto la convenuta si limitò a far pervenire a mezzo di un'agenzia di

recapito un certificato medico attestante il suo impedimento a

comparire", ma che " la missiva fu personalmente indirizzata al

Presidente della Sezione divorzi, allora esistente... mentre la udienza

presidenziale in cui fu chiamata la causa fu tenuta dal Presidente

facente funzioni, il quale ignorava l'allegato impedimento in quanto il

documento fu acquisito agli atti successivamente ", sicché " la

segnalazione... fu proposta irritualmente, né alla udienza

presidenziale intervenne difensore o rappresentante per sollecitare il

potere discrezionale ".

Avverso la sentenza 14 dicembre 1979, con la quale la Corte

d'appello di Torino aveva riformato la pronuncia di prime cure

giudicando non essenziale il tentativo di conciliazione ai fini della

procedibilità della domanda di sentenza dichiarativa della cessazione

degli effetti civili di matrimonio concordatario, spiegò ricorso la

Arneodo mediante sei motivi, il primo dei quali investiva la decisione

sulla rilevanza o meno del preliminare tentativo di conciliazione, il

secondo gli effetti processuali e il terzo e il quarto gli effetti

sostanziali della separazione di fatto.

Con sent. 7 novembre 1981, n. 5874, la Sezione prima civile della

Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo rinviando la

causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino,

ed ha respinto i due primi motivi, osservando, a proposito del primo,

in punto di diritto che, data l'importanza del tentativo di

conciliazione e, quindi, dell'udienza presidenziale, nella quale viene

il tentativo esperito, " non può essere consentito di privare il

convenuto del suo diritto (di difesa, costituzionalmente garantito) a

comparire ed a tutelare i suoi interessi nella fase presidenziale "e

che " pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo

che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia che impedisca alla

parte di recarsi all'udienza, detenzione, emigrazione, ecc.), deve

considerarsi pienamente legittima la prosecuzione del processo di

divorzio e compiutamente valida la pronuncia resa, nonostante il

mancato espletamento del tentativo ".

Fermati questi punti di diritto, Così prosegul' la motivazione

della Sezione I civile della Cassazione: " Nella ipotesi di specie -

poiché non è stata fornita (ritualmente e tempestivamente) la

dimostrazione della malattia dell'Arneodo che aveva impedito a questa

di essere presente all'udienza presidenziale dell'11 dicembre 1971

(nella quale il presidente del Tribunale, a seguito della mancata

comparsa della convenuta, ha affidato a questa la figlia minore ed ha

fissato l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore) in

quanto il certificato medico attestante la malattia dell'Arneodo e

l'impossibilità per la stessa di recarsi all'udienza è stato

consegnato al Presidente del Tribunale di Torino dall'agenzia di

recapito espressi F. Defendini, via S. Teresa 19 F, Torino, cui era

stato affidato per la trasmissione, in data 21 dicembre 1971 (come

risulta dal timbro apposto dall'Agenzia recapiti per l'annullamento dei

francobolli postali apposti sulla busta, sulla quale è anche il visto

di ricezione del cancelliere capo dott. Liborio Lo Gange), e cioè ben

dieci giorni dopo che la fase presidenziale si era oramai compiuta -

deve ritenersi che, in mancanza della prova (tempestiva e rituale), da

parte del coniuge convenuto non comparso, del legittimo e grave

impedimento che non gli aveva consentito la comparizione alla udienza

presidenziale - validamente il procedimento di divorzio sia proseguito

passando dalla fase presidenziale a quella istruttoria, nonostante

l'omissione del tentativo di conciliazione a quella istruttoria (tra

l'altro, non consentito neppure innanzi al giudice istruttore per non

essersi presentato il coniuge convenuto all'udienza fissata per

l'interrogatorio libero delle parti), e che conseguentemente la

sentenza di divorzio sia stata validamente resa ".

2. - Ravvisando in tali rilievi un errore di fatto, quale descritto

nel n. 4 dell'art. 395 c.p.c., la Arneodo si rivolse di bel nuovo alla

Corte di Cassazione con ricorso depositato il 17 dicembre 1981 e

notificato il 4 e l'11 dicembre precedenti rispettivamente all'Allemano

personalmente e al difensore di lui per la revocazione della sentenza

dcnunciando la necessità di estendere, attraverso l'intervento della

Corte costituzionale, il rimedio della revocazione previsto nella prima

parte di quell'articolo solo per le sentenze dei giudici di merito,

potendo essere anch'esse affette da errore, specialmente dopo che alla

Corte di Cassazione è stato attribuito il controllo sui vizi "in

procedendo".

Replicò il resistente Felice Allemano che l'istanza non poteva

essere presa in considerazione sia perché il ricorso gli era stato

notificato presso il proprio difensore e domiciliatario dopo i trenta

giorni prescritti a pena di decadenza dall'art. 396 comma secondo

c.p.c., sia perché essa era comunque manifestamente infondata per non

essere consentita la revocazione delle sentenze della Cassazione,

sottratte a tutti i mezzi d'impugnazione.

Con la ordinanza di rimessione le Sezioni unite, cui la trattazione

della domanda era stata assegnata, hanno ritenuto che non vi fosse

materia per porre un problema di tempestività del ricorso in quanto, a

parte ogni altra più complessa dichiarazione, i termini di decadenza

per atti da compiersi, dopo il 1 dicembre 1981, a mezzo degli ufficiali

giudiziari del distretto di Roma, sono stati prorogati, con d.m. 11

dicembre 1981, pubblicato nella G. U. 14 dicembre 1981, n. 342, di

quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella stessa Gazzetta, del

successivo decreto che avrebbe accertato l'esaurimento di uno sciopero

allora in atto presso l'Ufficio unico di quel distretto, e nella specie

l'impugnazione è stata notificata nei limiti di tale proroga. Ha poi

giudicato rilevante la questione sulla duplice constatazione che "

l'errore revocatorio è concepibile anche con riguardo alla sentenzadi

cassazione e che appunto in esso sembra essere incorsa la sentenza n.

5874 del 1981 " per ciò che " l'anomalia rilevante in revocazione

afferisce a profili meramente processuali purché incidenti sulla sorte

della domanda o di un capo di essa e non su mere preclusioni o nullità

verificatesi all'interno del processo ". Di tal che " la revocabilità

della sentenza di cassazione non può essere negata " a priori ", non

essendovi sostanziale diversità, ad esempio, fra la sentenza di un

giudice di merito e la sentenza di cassazione quando entrambe

concludano la lite per ragioni processuali ".

2.1. - Avanti la Corte si è costituito, giusta delega in margine

all'atto di deduzioni depositato il 5 marzo 1983, l'avv. Giuseppe

Taranto argomentando e concludendo nell'interesse della Severina

Arneodo per la declaratoria di fondatezza della proposta questione;

argomentazioni e conclusioni ribadite e ampliate nella memoria

depositata il 24 dicembre 1985. Non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - Nella pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. Taranto ha argomentato e

concluso per la fondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :

3.1. - Posto che il dispositivo del provvedimento del giudice va

inteso in correlazione con la motivazione dello stesso, il dispositivo

della ordinanza di rimessione sottopone al giudizio di questa Corte il

problema della revocabilità (non di ogni e qualsiasi sentenza della

Corte di Cassazione, sibbene) di sentenza resa su ricorso basato sul n.

4 dell'art. 360 c.p.c.; problema questo che sol si poneva e poteva

porsi nella specie in cui la Sezione I civile della Cassazione, con la

sent. 7 novembre 1981, n. 5874, aveva reietto il primo motivo del

ricorso, basato dalla Arneodo sull'errore in cui la Corte di appello di

Torino era incorsa con dire ritualmente svolta la udienza presidenziale

preliminare alla istruzione e alla decisione della domanda di

cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sol per

aver tenuto conto di una sola delle missive dalla Arneodo racchiuse in

due buste affidate ad una azienda recapiti di Torino.

Pertanto la sentenza che questa Corte va a pronunciare incide sulla

sola revocabilità di sentenze dalla Cassazione rese su ricorsi basati

sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. vuoi perché questo è il tema del

giudizio a quo vuoi perché tale e non altra è la questione

d'illegittimità costituzionale prospettata dalle Sezioni unite civili

della Cassazione.

3.2. - Contenuta nei limiti imposti dal principio della

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la questione non può non

dirsi fondata perché il diritto di difesa, in ogni stato e grado del

procedimento garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., sarebbe

gravemente offeso se l'errore di fatto, Così come descritto nell'art.

395 n.4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato

perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.

Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di

rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la

ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine

cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da

quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando

scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame.

4. - L'autorità della sentenza che la Corte va a pronunciare non

va oltre la specie concreta che ha consentito alle Sezioni unite di

provocarla: l'eliminazione, cioè, dell'esclusione della sentenza di

Cassazione resa su ricorso basato su error in procedendo di cui

all'art. 360 c.p.c., mentre le modalità della proposizione della

domanda di revocazione di tali sentenze della Corte regolatrice affette

dal vizio descritto nell'art. 395 n. 4 c.p.c. e il modus procedendi

sono stati verificati nella sent. 574/1981 della Sezione I civile

della Cassazione e nella ordinanza di rimessione e, pertanto, il vigore

di tali verifiche non va oltre l'area nella quale sono state

effettuate. Spetta quindi al potere legislativo di colmare la lacuna,

in quanto necessario e auspica questa Corte che la propria non sia vox

clamans in deserto anche perché la estrema rarità delle vicende, in

cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di

revocazione di cui all'art. 395 n. 4, non fa temere aumento di accessi

alla Corte di Cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite

civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), dichiara

l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella

parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di

Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e

affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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