Art. 394 c.p.c. — Procedimento in sede di rinvio

[1]In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

[2]Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

[3]Nel giudizio di rinvio puo' deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita' delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 394 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17140/2026

    31 maggio 2026

    In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico- giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).

    Art. 394 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13234/2026

    7 maggio 2026

    Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

    Art. 394 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11935/2026

    30 aprile 2026

    La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

    Art. 394 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 423 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4293/2026

    25 febbraio 2026

    Nel giudizio di rinvio è rilevabile - anche d'ufficio - il giudicato esterno formatosi anteriormente alla sentenza di cassazione, quando questa abbia cassato la decisione impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna statuizione, neppure implicita, sulla relativa questione, permanendo in tal caso in capo al giudice del rinvio tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, di modo che egli può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

    Art. 394 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 146 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art394 · fonte del testo

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