Codice di procedura civile

Art. 391 c.p.c. — Pronuncia sulla rinuncia

[1]((Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione)).152

[2]Il decreto ((, l'ordinanza)) o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.152

[3]Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

[4]La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

152

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 30 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 391 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14603/2026

    17 maggio 2026

    Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10614/2026

    21 aprile 2026

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8298/2026

    2 aprile 2026

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2006 al 30 ottobre 2016. 9 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per leggetolto: , la Corte provvede con tolto: sentenza quando deve aggiunto: ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimentotolto: , altrimenti provvede il presidente con decreto aggiunto: fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione.

Il decretoaggiunto: , l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391 · fonte del testo

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