Art. 111 c.p.c. — Successione a titolo particolare nel diritto controverso
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[1]Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
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[2]Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
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[3]In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.
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[4]La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione ((...)).
Nelle cause aventi ad oggetto beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ed in particolare nel caso di actio negatoria), promosse nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, per effetto dell'istituzione della Agenzia del demanio ad opera del d.lgs. n. 300 del 1999, si è verificata, ex art. 111 c.p.c, una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero, con conseguente permanenza della legittimazione di quest'ultimo, quale parte originaria, ferma restando la facoltà di intervento o di chiamata in causa dell'Agenzia del demanio.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).
La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività ogniqualvolta, nonostante il trasferimento della totalità dei rapporti facenti capo allo stesso, di una parte di essi sia prevista la liquidazione ad opera non già degli organi ordinari dell'ente subentrato nei suddetti rapporti bensì di un organo appositamente istituito.
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.
La legittimazione all'impugnazione spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios, potendo far valere il proprio diritto con l'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c..(Nella specie la S.C., in un giudizio promosso da un soggetto nella qualità di erede dell'originario titolare del diritto controverso, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da altro soggetto - pure qualificatosi erede del medesimo de cuius -, il quale non aveva partecipato al processo di primo grado).
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.
Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale.
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.
Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 3 parole tolte.
… da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizionetolto: per gli immobiliaggiunto: ....
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art111 · fonte del testo
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